Ordinanza n. 24/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione dell’Amministratore unico di PuntoZero del 30 dicembre 25 avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA E PER LA FORNITURA DI FONIA E ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA REGIONALE 116117. Progetto "Sistema di Risposta Sanitaria 116117 - Istituzione della Centrale Operativa". CIG B8A22724FC -AGGIUDICAZIONE”, pubblicata in pari data, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara in favore di Fastweb; - ove occorrer possa: di tutti gli atti di gara e, in particolare, dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del 2025, nonché dell’allegato 1 al verbale n. 6, nelle parti in cui Fastweb non è stata esclusa nei termini meglio precisati nel ricorso; della graduatoria della gara, sempre nella parte in cui Fastweb non è stata esclusa e TIM non è stata collocata al primo posto; della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nel verbale n. 8 del 30 dicembre 2025 e del documento istruttorio di pari data di proposta dell’aggiudicazione sempre in favore di Fastweb; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui, ove occorrer possa, in parte qua, dei §§ 17 e 18.1 del disciplinare di gara e 9.25 del capitolato tecnico; e per il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, previa declaratoria di inefficacia di quello eventualmente stipulato nelle more tra l’Azienda USL Umbria n. 1 e Fastweb, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso, ai sensi degli articoli 122 e 124 cod. proc. amm.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per l’acquisizione del sistema informativo e dei servizi connessi alla Centrale Operativa Regionale 116117 in favore di Fastweb, nonché gli atti di gara presupposti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia degli atti, in via principale l’annullamento e, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia con disponibilità al subentro. Dal testo emergono contestazioni riferite, in particolare, alla mancata esclusione dell’aggiudicataria per asserita carenza del requisito di capacità tecnica relativo all’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno due contratti aventi a oggetto servizi analoghi a quelli posti a gara; alla presunta parzialità, indeterminatezza e condizionalità dell’offerta di Fastweb quanto all’interoperabilità con i sistemi 112 e 118, essendo stata prevista l’integrazione mediante adattatori dedicati; nonché alla conseguente erroneità della graduatoria e della proposta di aggiudicazione. La controversia riguarda una commessa non finanziata direttamente dal PNRR, ma ritenuta funzionale all’attuazione della Missione 6, Componente 1, e al conseguimento dei relativi target europei. Il TAR ha inoltre rilevato la possibile applicabilità della disciplina acceleratoria prevista per gli interventi PNRR e per le infrastrutture di supporto connesse, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute.
La decisione
Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, ritenendo che la controversia sia potenzialmente riconducibile al perimetro della disciplina speciale relativa alle procedure concernenti investimenti PNRR e infrastrutture di supporto, pur riservando ogni approfondimento alla fase di merito. In sede cautelare ha respinto la domanda di sospensione. Quanto al requisito di capacità tecnica, ha ritenuto, a un primo sommario esame, che la clausola sui servizi analoghi dovesse essere interpretata, in coerenza con il principio dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 d.lgs. 36/2023, non come riferita esclusivamente a servizi identici alla realizzazione di una centrale 112 o 116117, ma anche a prestazioni attinenti a tale realizzazione. Quanto all’offerta di Fastweb, il TAR ha escluso che la previsione di integrazione mediante adattatori dedicati dimostrasse, di per sé, il carattere parziale, indeterminato o condizionato dell’offerta: il capitolato ammetteva diverse modalità di integrazione e non imponeva soluzioni nativamente integrate né la preventiva dimostrazione di accordi di cooperazione tecnica con i fornitori dei sistemi esterni. Il pregiudizio della ricorrente è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico al conseguimento degli obiettivi PNRR, rispetto ai quali la sospensione avrebbe potuto incidere sul target europeo. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 28 aprile 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta di gara.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Il principio dell’accesso al mercato orienta l’interpretazione del requisito dei servizi analoghi e impedisce letture restrittive riferite soltanto a servizi identici, nonché requisiti tecnici non necessari, come la necessaria integrazione nativa o la preventiva disponibilità di accordi con fornitori terzi.
art. 225, comma 8, d.lgs. 36/2023
procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse
La disposizione può estendere l’applicazione delle norme acceleratoria e semplificatorie PNRR anche a infrastrutture di supporto connesse agli investimenti, sebbene non direttamente finanziate con tali risorse; nel caso concreto la riconducibilità è stata ritenuta soltanto potenziale e riservata al merito.
art. 48, commi 1 e 4, d.l. 77/2021, conv. l. 108/2021
afferenti (…) alle infrastrutture di supporto (…) connesse [agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR], anche se non finanziate con dette risorse
Richiamato quale esempio di disciplina PNRR applicabile anche alle procedure di affidamento relative a infrastrutture di supporto non direttamente finanziate.
art. 12-bis d.l. 68/2022, conv. l. 108/2022
qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR
Richiamato per evidenziare che le diverse disposizioni acceleratoria PNRR hanno ambiti applicativi non uniformi e talvolta limitati agli interventi direttamente finanziati.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per l’integrazione del contraddittorio.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della decisione cautelare.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente per la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di subentro.
Massime di principio
- Il requisito di gara relativo a precedenti servizi analoghi deve essere interpretato, alla luce del principio dell’accesso al mercato, in modo non restrittivo: possono rilevare anche prestazioni non identiche, purché concretamente attinenti alla realizzazione dell’oggetto dell’appalto.
- Il principio dell’accesso al mercato impedisce alla stazione appaltante di imporre, in assenza di una specifica e necessaria giustificazione, che l’offerta utilizzi esclusivamente soluzioni nativamente integrate con sistemi esistenti, quando la lex specialis ammetta diverse modalità tecniche di integrazione.
- La previsione nell’offerta di integrazioni mediante adattatori dedicati non rende, di per sé, l’offerta parziale, indeterminata o condizionata quando il capitolato consenta modalità alternative di integrazione e ponga a carico dell’aggiudicatario le attività di implementazione, configurazione e messa a regime, senza richiedere la preventiva stipulazione di accordi con i fornitori dei sistemi esterni.
- La disciplina acceleratoria prevista per gli interventi PNRR può potenzialmente applicarsi anche a procedure relative a infrastrutture di supporto connesse a investimenti PNRR, benché la specifica commessa non sia direttamente finanziata da tali risorse; l’effettiva riconducibilità deve essere verificata in relazione al concreto nesso funzionale con l’investimento e alle singole disposizioni applicabili.
- Nella valutazione cautelare relativa a una gara funzionale al conseguimento di target europei PNRR, il pregiudizio del concorrente può essere ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tempestiva realizzazione dell’intervento, qualora la sospensione possa compromettere il raggiungimento del target.
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