Cassazione Penale, Sentenza n. 11787/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, denunciando vizi principalmente di motivazione: omissione nel considerare che presso la sede erano presenti ragazzi diversamente abili effettivamente impiegati sulle macchine sequestrate; mancata identificazione delle persone presenti; uso integrale dei contributi per l'acquisto di attrezzature documentato da fatture; inesistenza dell'affermazione di sede legale inesistente e invece esistenza di sede operativa; contraddittorietà nel ritenere i macchinari inattivi nonostante il progetto non fosse ancora concluso (termine triennale non decorso); assenza di dispersione dei fondi e destinazione corretta dei contributi; illegittimità del sequestro rispetto a progetto non completato; omissione di motivazione sul periculum in mora e danno irreparabile per i beneficiari; censura anche sul sequestro di somme appartenenti a una onlus. In sostanza i ricorrenti chiedevano che si valutasse che non sussistesse la destinazione fraudolenta delle somme e che il sequestro fosse ingiustificato e prematuro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi proposti erano generici, in gran parte ricostruzioni alternative dei fatti e non deduzioni chiare di violazioni di legge. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle ordinanze di riesame (art. 325 c.1 c.p.p.), che può rilevare violazioni di legge o mancanza assoluta/meramente apparente della motivazione. Ha ritenuto invece che il Tribunale del riesame abbia svolto ampia e coerente valutazione di merito, indicando elementi indiziari del fumus commissi delicti (riscontri documentali, testimonianze, accertamenti della Guardia di Finanza che avevano evidenziato inattività della società, macchinari non usurati ecc.). Pertanto i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
art. 321, comma 2 e 2-bis
Richiamata come base normativa per il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. e riesaminato dal Tribunale; la Corte non ha ritenuto che la motivazione del riesame fosse mancante alla luce delle regole processuali
art. 322-ter cod. proc. pen.
Norma richiamata nel provvedimento di sequestro; la Corte ha valutato che il riesame abbia adeguatamente considerato i presupposti per l'applicazione della misura reale
art. 640 cod. pen.
Una delle fattispecie penalmente contestate come imputazione provvisoria rispetto alla quale è stato ritenuto il fumus del reato
art. 640-bis cod. pen.
art. 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
Specifico capo contestato riguardante l'ottenimento dei contributi pubblici in modo fraudolento; il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus in base agli elementi indiziari
art. 316-bis cod. pen.
Rilevato tra le fattispecie contestate (malversazione) e oggetto di valutazione rispetto all'astratta sussumibilità del fatto nella norma
art. 325 cod. proc. pen.
Norma che limita il sindacato della Corte di cassazione sulle ordinanze di riesame alle sole violazioni di legge; la Corte ha richiamato questo limite per dichiarare inammissibili motivi che propongono solo letture alternative dei fatti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato come limite al contenuto della motivazione del ricorso per cassazione (obbligo di sintesi nella esposizione dei motivi)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende a titolo equitativo
Massime di principio
- La Corte di cassazione, nelle impugnazioni avverso ordinanze di riesame su sequestri reali, sindaca principalmente la violazione di legge o la mancanza assoluta/meramente apparente della motivazione; non è luogo per rivedere pienamente la valutazione di merito se questa è logicamente motivata.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione contro ordinanze di riesame è necessario indicare specifiche violazioni di legge o palese carenza di motivazione; deduzioni che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili.
- Nel procedimento cautelare sul sequestro preventivo è sufficiente l'esistenza del fumus commissi delicti supportato da concreti indizi (documentazione, accertamenti di polizia giudiziaria, dichiarazioni di testimoni) e non la prova piena della responsabilità.
- La semplice circostanza che un progetto non sia ancora concluso o che il sequestro possa ostacolare il completamento non esclude automaticamente la misura se esistono indizi di distrazione di fondi o inutilizzo delle risorse per la destinazione dichiarata.
- Le contestazioni su aspetti fattuali (es. uso delle fatture, presenza di personale, operatività dei macchinari) devono essere supportate in Cassazione da censure di diritto (violazioni processuali o normativa applicabile) per non essere dichiarate generiche o inammissibili.
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