Sentenza n. 1759/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento B303F2C412, comunicato via pec in data 21.10.2024, recante l’esclusione della Oceania Restauri s.r.l. dalla procedura negoziata senza bando mediante avviso esplorativo pubblicato sulla Piattaforma di DigitalIPA GARASPOT, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d del D.lgs. n. 36/2023 - “Interventi di sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista a Motta Visconti (MI)” finanziati con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”, CUP F96J22000300006, CIG B303F2C412.; nonché, per quanto occorrer possa, nella misura in cui dovesse essere ritenuta lesiva della posizione della ricorrente: - della richiesta di integrazioni/chiarimenti inserita dal RUP sul portale di gara; - della comunicazione trasmessa via pec dal RUP in data 23.10.2024; - della proposta di aggiudicazione, medio tempore adottata; - di tutti i verbali delle operazioni di gara, ancorché non conosciuti; - dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione medio tempore adottato, ancorché non conosciuto; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento comunque connesso, conseguente e/o presupposto. Nonché per la DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA del contratto, ove stipulato e contestuale subentro nel rapporto negoziale in corso di esecuzione, qualora ancora possibile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e PER LA CONDANNA al risarcimento del danno a disporre il rinnovo parziale o integrale della procedura, con eventuale subentro della ricorrente nell''affidamento e nel contratto, ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a. da quantificarsi in corso di giudizio; -per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OCEANIA RESTAURI S.R.L. il 21\1\2025 : PER L’ANNULLAMENTO E/O LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - della determina di affidamento lavori n. 7 “corretta” del 19.12.2024 avente ad oggetto affidamento lavori per “Interventi di sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista a Motta Visconti (MI)” finanziati con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”, CUP F96J22000300006, CIG B303F2C412.; - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché, per quanto occorrer possa, nella misura in cui dovessero essere ritenuti lesivi della posizione della ricorrente: - della determina di affidamento lavori n. 6 del 19.12.2024 avente ad oggetto affidamento lavori per “Interventi di sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista a Motta Visconti (MI)” finanziati con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”, CUP F96J22000300006, CIG B303F2C412.; - del verbale di gara e della proposta di aggiudicazione del 21.10.2024; - della determina a contrarre ancorché non conosciuta; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento comunque connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché allo stato non conosciuto, nonché per la DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA del contratto, ove stipulato e contestuale subentro nel rapporto negoziale in corso di esecuzione, qualora ancora possibile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e PER LA CONDANNA al risarcimento del danno a disporre il rinnovo parziale o integrale della procedura, con eventuale subentro della ricorrente nell'affidamento e nel contratto, ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a. da quantificarsi in corso di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata per lavori di sicurezza sismica e restauro di una chiesa finanziati con fondi PNRR, nonché successivi atti di affidamento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione da una procedura negoziata senza bando relativa a lavori di sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista, oltre agli atti presupposti e consequenziali, tra cui la richiesta di integrazioni o chiarimenti, i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione e gli eventuali provvedimenti di aggiudicazione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche le determine di affidamento dei lavori del 19 dicembre 2024, chiedendone l'annullamento o la dichiarazione di nullità. Sono state inoltre formulate domande di dichiarazione di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento del danno, mediante rinnovo della procedura o per equivalente. Il testo della sentenza non espone i vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
All'udienza pubblica del 15 aprile 2026, fissata per la verifica dell'interesse, il difensore della ricorrente ha dichiarato che non vi era più interesse alla decisione della causa. Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ha dichiarato improcedibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di ricorso, la legittimità dell'esclusione o degli atti di affidamento, né le domande di inefficacia, subentro e risarcimento. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con declaratoria di improcedibilità.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Norme richiamate nelle domande della ricorrente sulla dichiarazione di inefficacia del contratto e sul subentro; non sono state esaminate per la definizione del giudizio in rito.
art. 124 c.p.a.
Norma richiamata nella domanda risarcitoria connessa alla sorte del contratto; non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
Base normativa indicata per la procedura negoziata senza bando; la sentenza non ne esamina l'applicazione concreta.
Massime di principio
- La dichiarazione resa dalla parte ricorrente in udienza di non avere più interesse alla decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza esame del merito delle censure.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le domande connesse relative all'inefficacia del contratto, al subentro e al risarcimento non vengono esaminate se non sussiste più interesse alla decisione della controversia.
- In caso di improcedibilità dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate dal giudice.
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