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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33938/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un palazzo di giustizia. Dopo la sospensione dei lavori per sopravvenienze normative e la redazione di una perizia di variante, l'impresa appaltatrice manifestò per iscritto la volontà di sciogliersi dal rapporto, rivendicando somme per lavori eseguiti e per mancato utile. Il comune chiese la restituzione delle anticipazioni versate; la compagnia assicurativa fu condannata a pagare al comune l'importo dovuto in base alla polizza di garanzia; a sua volta la compagnia ottenne rivalsa sui due fideiussori persone fisiche, autori di un'appendice di coobbligazione. I fideiussori ricorsero per cassazione deducendo: (1) che, dichiarata improcedibile la riconvenzionale del comune verso il fallimento dell'appaltatore, non sarebbe stata ammissibile la chiamata in causa dei terzi garanti e, comunque, il comune non avrebbe potuto estendere la domanda oltre il rapporto con il fallimento; (2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che la nota dell'appaltatore del 22 novembre 1999 integrasse una domanda di risoluzione per inadempimento e non un recesso; (3) errata applicazione della disciplina consumeristica sulla fideiussione, poiché la qualità di consumatore andrebbe valutata rispetto al solo contratto di garanzia e l'intera appendice sarebbe vessatoria/nulla; (4) erronea regolazione delle spese di lite, perché la compagnia assicurativa era risultata soccombente verso il comune e non avrebbe dovuto rivalersi integralmente sugli Astorina. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo e comunque infondato, affermando che la domanda del creditore verso il garante può essere proposta nel giudizio instaurato contro il debitore principale e non è preclusa dall'improcedibilità della riconvenzionale verso il fallimento; ha dichiarato inammissibile anche il secondo e il terzo motivo, qualificando la nota come recesso/scioglimento senza indennità, ricondotto alla disciplina della sospensione legittima dei lavori, e confermando la validità della garanzia resa dai fideiussori, nonché la corretta applicazione della tutela consumeristica secondo gli sviluppi giurisprudenziali ma, in concreto, escludendo la fondatezza della censura; ha infine rigettato il quarto motivo sulle spese. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dei fideiussori, confermando la sentenza d'appello che aveva: qualificato la comunicazione dell'appaltatore come recesso e non come risoluzione per inadempimento; ritenuto legittima la sospensione dei lavori e quindi dovuto solo il pagamento dei lavori eseguiti, con obbligo di restituzione delle anticipazioni eccedenti; accolto la domanda del comune nei confronti della compagnia assicuratrice; riconosciuto il diritto di rivalsa della compagnia nei confronti dei due garanti persone fisiche; e posto a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che l'improcedibilità della riconvenzionale verso il fallimento impedisse l'azione contro il garante e ha affermato che la censura sulla vessatorietà dell'intera appendice di coobbligazione era nuova, non autosufficiente e comunque non decisiva.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla chiamata in causa del terzo, ma la Corte esclude che la procedibilità della riconvenzionale del Comune condizioni l'ammissibilità dell'azione verso il garante.

  • art. 111 Cost.

    Evocato dai ricorrenti come parametro della censura processuale sul contraddittorio, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ribadisce che l'interpretazione della volontà negoziale è attività di merito censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente e autosufficientemente dedotta.

  • art. 1363 c.c.

    Usato dai ricorrenti per sostenere che i riferimenti testuali alla risoluzione nella nota societaria imponessero tale qualificazione; la Corte conferma invece la lettura complessiva in termini di recesso/scioglimento.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo, ma la Corte non ravvisa una sua violazione.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato per l'interpretazione utile del contratto; la Corte osserva che non consente di sovrapporre una diversa lettura fattuale a quella del giudice di merito.

  • art. 1369 c.c.

    Invocato per il criterio del senso più conveniente; la Corte lo ritiene non idoneo a sovvertire l'apprezzamento di merito.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici, senza che la Corte ne ravvisi una violazione.

  • art. 1469-bis c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per la disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con consumatori; la Corte osserva che il motivo è nuovo e privo di autosufficienza, ma richiama anche l'evoluzione giurisprudenziale sulla qualifica di consumatore nel contratto di fideiussione.

  • art. 1469-quinquies c.c.

    La Corte richiama la regola per cui le clausole vessatorie sono inefficaci ma il contratto resta valido per il resto, escludendo che ciò consenta di colpire l'intero atto di coobbligazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato dalla Corte d'appello e confermato in cassazione per la ripartizione delle spese secondo soccombenza nei distinti rapporti processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti contro la regolazione delle spese; la Corte lo ritiene correttamente applicato in appello.

  • art. 24 l.fall.

    Richiamato nella ricostruzione dei precedenti sul tema della domanda verso il debitore fallito e il garante; la Corte esclude la vis attractiva per la domanda autonoma contro il fideiussore.

  • art. 52 l.fall.

    Richiamato in relazione all'improcedibilità delle domande di accertamento del credito verso il fallito, senza estensione automatica ai garanti in bonis.

  • art. 93 l.fall.

    Evocato nella giurisprudenza richiamata come rito speciale per l'accertamento del passivo, applicabile alla domanda verso il fallito e non alla domanda autonoma verso il fideiussore.

  • art. 25 l. 109/1994

    La Corte osserva che la disposizione sulle varianti in corso d'opera e sulla risoluzione con pagamento del 10% dei lavori non eseguiti non era applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • art. 30 d.P.R. 1063/1962

    È la norma ritenuta applicabile: disciplina la sospensione legittima dei lavori, attribuendo all'appaltatore, in caso di durata eccedente i limiti previsti o di sospensione protratta, il diritto di chiedere lo scioglimento senza indennità, salvo i maggiori oneri nei casi previsti.

  • art. 344 l. 2248/1865, all. F

    Richiamato come disciplina ratione temporis applicabile all'aumento o diminuzione delle opere oltre il quinto del prezzo di appalto, con diritto dell'appaltatore alla risoluzione/scioglimento del contratto.

  • art. 1955 c.c.

    Evocato dai ricorrenti, per come riferito dalla controricorrente, nella discussione sulla vessatorietà delle clausole di rinuncia contenute nell'appendice di coobbligazione.

  • art. 1956 c.c.

    Evocato dai ricorrenti, sempre con riferimento alle clausole di rinuncia contenute nell'appendice di coobbligazione.

  • art. 1953 c.c.

    Evocato dai ricorrenti in relazione alle clausole di rinuncia presenti nell'appendice di coobbligazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ne applica i limiti, escludendo il riesame del merito e sanzionando la novità e l'inammissibilità delle censure.

Massime di principio

  • La domanda proposta dal creditore nei confronti del fideiussore o coobbligato resta autonoma rispetto alla domanda verso il debitore principale e non è automaticamente attratta alla procedura fallimentare solo perché la domanda contro il fallito sia improcedibile o inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione l'interpretazione di un atto negoziale o di una dichiarazione unilaterale è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo; non è consentita la mera contrapposizione di una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito.
  • La sospensione legittima dei lavori in appalto pubblico, disposta per ragioni non imputabili alla stazione appaltante o per sopravvenienze normative, non equivale di per sé a inadempimento della stazione appaltante e non fonda automaticamente il diritto dell'appaltatore al risarcimento del mancato utile.
  • Quando la disciplina speciale applicabile prevede, per l'eccedenza dei lavori o per la sospensione legittima, il solo scioglimento del contratto senza indennità, l'appaltatore non può trasformare tale rimedio in una domanda di risoluzione per colpa della stazione appaltante senza dimostrarne l'inadempimento.
  • In tema di tutela del consumatore nella fideiussione, i requisiti soggettivi vanno valutati con riferimento al contratto di garanzia e alla posizione concreta del garante, ma la censura in cassazione deve essere specifica, autosufficiente e riferita alle clausole effettivamente contestate; la nullità o inefficacia colpisce, in linea di principio, le singole clausole vessatorie e non necessariamente l'intero negozio.
  • La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza nei singoli rapporti processuali: la parte che risulta vittoriosa in un rapporto può essere soccombente in un altro e ciascun capo di condanna va valutato in base all'esito della specifica domanda.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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