Sentenza del 13/01/2021 n. 296 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Estinzione società - cancellazione dal registro delle imprese - notificazione ai soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della norma che consente all'amministrazione finanziaria di procedere con attività di accertamento tributario nonostante l'estinzione formale e la cancellazione della società dal registro delle imprese. La contestazione verteva su presunta disparità di trattamento rispetto alle obbligazioni pecuniarie di diritto comune e sulla tutela della certezza del diritto dei soggetti cancellati
La decisione
La giustizia ha ritenuto legittima la scelta normativa: è consentito all'amministrazione finanziaria di eseguire ordinarie attività di accertamento anche dopo la cancellazione della società. La motivazione indica che tale possibilità agevola la definizione delle posizioni giuridiche attive e passive e non determina una ingiustificata disparità rispetto alle obbligazioni di diritto comune, stante la peculiare natura e finalità delle obbligazioni tributarie, che mirano a garantire la regolarità della vita finanziaria dello Stato. Il principio di non piena equiparazione tra obbligazioni tributarie e obbligazioni di diritto comune è confermato
Norme richiamate
La norma civilistica sulla cancellazione non impedisce che permangano effetti patrimoniali e che siano accertati debiti sorti anteriormente; interpretata in modo da non ostacolare l'attività di accertamento tributario anche dopo la cancellazione della società
Art. 28 comma 4 L. 175/2014
La disposizione legislativa è stata intesa come autorizzazione a mantenere efficaci gli strumenti di accertamento tributario nei confronti di soggetti societari cancellati, per consentire l'esatto adempimento degli obblighi tributari
C. Cost. 142/2020
La Corte costituzionale ha confermato che le regole che permettono accertamenti tributari dopo la cancellazione non violano i principi di ragionevolezza e parità, anche perché le obbligazioni tributarie hanno una funzione pubblicistica che giustifica un trattamento diverso rispetto alle obbligazioni civili ordinarie
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue automaticamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di eseguire accertamenti su fatti imponibili antecedenti alla cancellazione
- Le obbligazioni tributarie possono essere trattate differentemente rispetto alle obbligazioni di diritto comune, in ragione della loro funzione pubblicistica e della tutela della regolarità della finanza pubblica
- I soci o i soggetti collegati a una società cancellata devono comunque verificare l'esistenza di possibili passività tributarie pregresse prima della cancellazione o della chiusura formale per evitare responsabilità residue
- In pratica, prima della cancellazione è opportuno assicurarsi della definizione di eventuali posizioni tributarie o concordare garanzie/atti di chiusura che riducano il rischio di accertamenti successivi
- Le notificazioni e i termini di impugnazione degli atti tributari restano operativi anche se l'atto si riferisce a soggetti cancellati; è quindi necessario prestare attenzione alle modalità e ai termini di contestazione
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