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Sentenza

Sentenza n. 13479/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, notificata al Ministero ai fini esecutivi, con la quale era stato dichiarato il diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici e il Ministero era stato condannato ad attribuire il beneficio economico, pari a euro 1.500,00 oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e davanti al giudice ritenuto competente ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, regolarmente notificato all'Amministrazione e azionabile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero, e in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ha ritenuto fondata la pretesa all'esecuzione. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni. È stata respinta allo stato la domanda di penalità di mora, salva la possibilità di richiederla in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV ministeriale per gli eventuali seguiti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha adottato la misura sostitutiva del Commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR adito per l'esecuzione del titolo giudiziale indicato nel ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere intrapresa l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso prima di accogliere l'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica del docente, il cui diritto era già stato riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 30 c.p.a.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere accolto quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a chiarire le modalità di adempimento; la mancata produzione di chiarimenti può condurre all'accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere negata quando, allo stato, non sussistano i relativi presupposti, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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