Cassazione Penale, Sentenza n. 12392/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della liberazione anticipata per due semestri (12/12/2018-12/06/2019 e 12/12/2020-12/06/2021) in ragione di due rilevamenti disciplinari: uno (28/03/2019) relativo allo scambio di oggetti fra detenuti dello stesso gruppo di socialità; l'altro (05/02/2021) consistente in un richiamo verbale per essersi relazionato con altri detenuti. Il ricorrente deduceva, con riferimento al primo episodio, che il divieto su cui si è fondato il rilievo era stato poi dichiarato incostituzionale (Corte cost. n.97/2020) e dunque non poteva pregiudicare la concessione del beneficio; con riferimento al secondo episodio sosteneva che era stato autorizzato a interfacciarsi per motivi lavorativi, che il richiamo era stato rivolto solo a lui e non all'interlocutore, e che il fatto era marginale e non indicativo di una cattiva condotta complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto inidoneo a giustificare il diniego della liberazione anticipata il rilievo fondato sullo scambio di oggetti relativo al semestre 12/12/2018-12/06/2019, atteso il superamento del divieto da parte della pronuncia di incostituzionalità (salvo che il divieto derivi da specifici provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria o che emergano condotte ulteriori e dolose). Ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente a quel semestre e rinviato al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio sul punto. Ha invece rigettato le censure relative al richiamo verbale del 05/02/2021, confermando che anche comportamenti contestati con sanzioni lievi o con mere segnalazioni possono assumere valore negativo ai fini della valutazione dell'idoneità al beneficio, sicché le obiezioni difensive su quel punto sono state respinte.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n.354), comma 2-quater, lett. f)
La disposizione, nella parte che vietava lo scambio di oggetti tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, è stata dichiarata incostituzionale (Corte cost. n.97/2020) e pertanto non può più fondare il diniego della liberazione anticipata, salvo che il divieto derivi da specifici provvedimenti della direzione dell'istituto o che risultino comportamenti ulteriori e indizianti scaltrezza e malizia.
art. 54 Ord. pen.
Riferimento processuale posto dal ricorrente (violazione di legge processuale/penale); la Corte non ha ritenuto decisiva la doglianza alla luce della considerazione sul carattere non autonoma del primo rilievo disciplinare dopo la pronuncia costituzionale e della legittimità dell'uso del richiamo verbale come elemento valutabile.
Corte costituzionale, sentenza n.97 del 2020
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f) dell'art. 41-bis nella parte in cui vietava lo scambio di oggetti tra detenuti dello stesso gruppo di socialità; tale pronuncia ha efficacia su casi analoghi salvo fattispecie aggravate o provvedimenti specifici dell'amministrazione penitenziaria.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n.35601 del 24/03/2021, Pompeo)
Orientamento richiamato secondo il quale non può fondare il diniego della liberazione anticipata la violazione del divieto di scambio di oggetti fra detenuti dello stesso gruppo di socialità, salvo che il divieto discenda da specifici provvedimenti della direzione o che sussistano condotte ulteriori sintomatiche di elusione dolosa.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n.13233 del 08/10/2020, Piccininni)
Principio secondo cui il Tribunale di sorveglianza può attribuire rilievo negativo a rapporti disciplinari anche se viziati nella contestazione o non sfociati in sanzioni, poiché rilevano come elementi indicativi della mancata adesione al trattamento rieducativo.
Massime di principio
- Una violazione basata su una norma poi dichiarata incostituzionale non può di per sé giustificare il diniego di un beneficio (es. liberazione anticipata), a meno che non esistano provvedimenti amministrativi specifici che impongano il divieto o comportamenti aggiuntivi che evidenzino intento elusivo o consapevole malizioso.
- Segnalazioni disciplinari lievi (anche senza formale sanzione) possono essere valutate negativamente dal Tribunale di sorveglianza ai fini della concessione della liberazione anticipata, perché rilevanti in quanto indizi rispetto alla disponibilità del condannato al trattamento rieducativo.
- La mera autorizzazione a interfacciarsi per ragioni lavorative o il fatto che non sia stato sanzionato l'interlocutore non esonerano automaticamente il detenuto: conta la concreta valutazione della condotta e del suo significato nel contesto complessivo.
- Per impugnare efficacemente un diniego fondato su fatti disciplinari occorre dimostrare o l'irrilevanza effettiva della condotta (ad esempio perché fondata su norma superata o su autorizzazione) oppure l'assenza di ulteriori elementi indicativi di pericolosità/elusione; richieste probatorie aggiuntive verso l'amministrazione penitenziaria (es. acquisizione di atti della casa circondariale) possono essere utili al giudice di merito in sede di rinvio.
- La valutazione del Tribunale di sorveglianza deve essere motivata logicamente e non contraddittoria; se la motivazione è solida e coerente, deduzioni di carattere meramente confutativo o generiche contestazioni della personalità del detenuto risultano spesso insufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12353/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12354/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12355/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12356/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12359/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12361/2025 del 31/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →