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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37110/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26/07/1975, n. 354, sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2) c.p. Il ricorrente deduceva gravi patologie ortopediche e neurologiche (ernia inguinale, ernia discale L5-S1, lombosciatalgia cronica, emicrania cronica, artrosi lombare, ipertrofia prostatica), altamente invalidanti e di interesse chirurgico, non trattabili in ambito carcerario, con rischio di drammatica aggravazione in caso di inerzia terapeutica. Sosteneva inoltre che, nonostante il Tribunale avesse ordinato in altro procedimento il trasferimento in una struttura dotata di S.A.I., tale trasferimento non era stato eseguito, e pertanto la detenzione carceraria risultava incompatibile con il diritto alla salute e con il principio di umanità (art. 27 Cost., art. 3 CEDU). Contestava che il giudice non avesse adeguatamente valutato la consulenza tecnica di parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che, alla luce della relazione sanitaria aggiornata dall'istituto penitenziario, le condizioni del detenuto non costituiscano una 'grave infermità' tale da mettere in pericolo la vita o richiedere trattamenti non attuabili in carcere. La Corte ha valorizzato la documentazione clinica pubblica (presa di servizio) che attestava la compatibilità delle patologie con il regime detentivo, l'esistenza di un piano terapeutico, la presenza in carcere di camere per disabili e assistenza sanitaria 24 ore su 24 e la collocazione del detenuto in lista d'attesa per intervento. Ha inoltre operato il bilanciamento con le esigenze di sicurezza pubblica e l'elevata pericolosità sociale del soggetto (rapporti con criminalità mafiosa), ritenendo prevalente tale profilo. Ha richiamato la possibilità di esperire il rimedio dell'ottemperanza per l'attuazione del provvedimento di trasferimento non eseguito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47-ter, comma 1-ter

    La norma disciplina la detenzione domiciliare sostitutiva per motivi di salute; la Corte applica il principio secondo cui il requisito è l'esistenza di una grave infermità che richieda cure non attuabili in carcere.

  • codice penale, art. 147, primo comma, n. 2

    Prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi infermità; la detenzione domiciliare mutua tali presupposti e va valutata con bilanciamento tra cura e esigenze di sicurezza.

  • Costituzione, art. 27, terzo comma

    Richiama il principio di umanità della pena come parametro interpretativo: va perseguito il contemperamento tra tutela della salute e esigenze di sicurezza.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3

    Invocata come garanzia del divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte la considera insieme al principio di umanità nella valutazione complessiva.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere il differimento o la detenzione domiciliare per motivi di salute è necessario provare una 'grave infermità' che metta in pericolo la vita o richieda trattamenti non realizzabili in carcere.
  • La prova sanitaria più rilevante è la documentazione clinica aggiornata proveniente dai sanitari pubblici responsabili delle cure in carcere; consulenze di parte devono essere confrontate con queste risultanze attuali.
  • Il giudice compie un bilanciamento tra esigenze di cura e esigenze di sicurezza pubblica: un elevato profilo di pericolosità sociale può prevalere anche se vi sono patologie rilevanti.
  • L'esistenza di un ordine di trasferimento in struttura specialistica non determina automaticamente la concessione della detenzione domiciliare se, allo stato, le cure risultano erogabili in carcere; in caso di mancata esecuzione del trasferimento, il rimedio adeguato può essere l'ottemperanza.
  • Le decisioni si fondano su accertamenti attuali e specifici: va prodotto materiale medico aggiornato e dettagliato per dimostrare l'impossibilità pratica di cura in ambito intramurario.

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