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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23989/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società privata accreditata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo del corrispettivo relativo a prestazioni di ricovero rese in favore di pazienti del bacino territoriale della ASL negli anni 2005, 2006 e 2007. L’ASL aveva proposto opposizione e il Tribunale aveva revocato il decreto, ritenendo superato il tetto di spesa annuale previsto nel rapporto convenzionale e comunque applicabile anche agli anni successivi. La società ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo due censure: con la prima, ha sostenuto che il budget era stato fissato in violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, norma imperativa, e che il contratto doveva essere dichiarato nullo ex art. 1418 c.c. perché mancavano la corretta determinazione del costo standard e i criteri per remunerare le prestazioni oltre budget; con la seconda, ha affermato che le prestazioni extra budget avrebbero comunque generato un indebito arricchimento della ASL, azionabile ex art. 2041 c.c., trattandosi di prestazioni sanitarie obbligatorie rese nell’ambito del servizio sanitario pubblico. La controricorrente ha anche tentato di introdurre in memoria una questione di carenza di titolarità passiva, ritenuta nuova e inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché le questioni prospettate in cassazione sulla violazione dell’art. 8-quinquies e sulla nullità del contratto non risultavano trattate nella sentenza d’appello né adeguatamente dedotte come motivi di gravame, con conseguente difetto di autosufficienza. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché contrario all’orientamento consolidato secondo cui, quando la struttura accreditata viene informata del tetto di spesa, la ASL manifesta implicitamente il proprio dissenso rispetto a prestazioni ulteriori; ne deriva che l’arricchimento dell’amministrazione ha carattere imposto e non consente l’azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento senza causa non è esperibile contro la pubblica amministrazione quando l’arricchimento derivi da prestazioni rese oltre il tetto di spesa comunicato, perché l’arricchimento ha carattere imposto e non mancano i presupposti del requisito di sussidiarietà in senso sostanziale secondo l’orientamento consolidato.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità del contratto è stata invocata per asserita violazione di norma imperativa; la Corte non entra nel merito della dedotta nullità perché la censura è dichiarata inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.

  • art. 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

    È richiamato dalla ricorrente come norma imperativa che disciplina la determinazione della remunerazione complessiva e dei criteri per le prestazioni extra budget; la Corte non ne afferma la violazione nel merito, rilevando che la relativa doglianza non era stata ritualmente devoluta in appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per la denuncia di violazione di legge in cassazione.

  • art. 360 bis c.p.c.

    È richiamato per dichiarare inammissibile il secondo motivo, perché volto a sollecitare un mutamento di un orientamento giurisprudenziale consolidato senza argomenti idonei.

  • artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c.

    Sono le norme che regolano la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fonda l’obbligo di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • artt. 101 a 109 del Trattato UE

    Sono evocati dalla ricorrente a sostegno della tesi sull’assetto concorrenziale del sistema sanitario, ma non assumono rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 2, comma 5, lettera b), del DPR 14 gennaio 1997 n. 37

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo a sostegno del diritto indennitario, senza che la Corte ne affronti il contenuto nel merito.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    Richiamato nel quadro motivazionale per affermare che il contenimento della spesa sanitaria è principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Massime di principio

  • Quando una struttura sanitaria accreditata contesta in cassazione la validità del budget o del contratto per violazione di norme imperative, la censura è inammissibile se la questione non risulta specificamente devoluta e trattata nei gradi di merito, essendo necessario rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.
  • L’azione generale di arricchimento senza causa non è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per prestazioni sanitarie rese oltre il tetto di spesa comunicato alla struttura accreditata, poiché la comunicazione del limite esprime il dissenso dell’amministrazione rispetto a prestazioni ulteriori e rende l’eventuale arricchimento caratterizzato come imposto.
  • Nel sistema della spesa sanitaria accreditata, la programmazione e il contenimento dei tetti di spesa rispondono a esigenze di sana gestione finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica; non può quindi ritenersi rimessa alle scelte unilaterali delle strutture private l’entità della spesa da rimborsare.
  • In cassazione, la deduzione volta a ottenere un mutamento di un orientamento giurisprudenziale consolidato è inammissibile se non sorretta da argomenti idonei a superare il precedente indirizzo, specie quando il ricorso si fondi su una diversa lettura di un istituto già chiaramente risolto dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàArricchimento senza causaOnere della prova

Testo integrale

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