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Sentenza

Sentenza del 15/01/2018 n. 412 - Comm. Trib. Prov. Catania

Associazione non riconosciuta - Responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell'associazione - Attività negoziale concretamente svolta - Rilevanza - Debiti tributari - Applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 38 c.c. alla responsabilità personale e solidale di chi agisce per un'associazione non riconosciuta. In via generale, tale responsabilità deriva dall'attività negoziale concretamente svolta in nome e per conto dell'associazione e non dalla sola titolarità formale della rappresentanza. Tuttavia, per i debiti tributari, che sorgono direttamente dalla legge al verificarsi del presupposto d'imposta e non da un contratto, può essere chiamato a rispondere solidalmente anche il soggetto che, in ragione del ruolo ricoperto, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo cui si riferiscono i debiti.

La decisione

La sentenza ha affermato che la responsabilità personale prevista dall'art. 38 c.c. può estendersi ai debiti tributari dell'associazione non riconosciuta, comprese sia le sanzioni pecuniarie sia le imposte non versate, quando il soggetto abbia effettivamente diretto la gestione associativa nel periodo interessato. Non è quindi sufficiente, per escludere la responsabilità, sostenere che il debito non derivi da un'attività negoziale o che il soggetto non sia personalmente debitore dell'imposta: la responsabilità ha natura accessoria e solidale rispetto a quella primaria dell'associazione.

Norme richiamate

  • Art. 38 del codice civile

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

    La norma non limita la responsabilità alla sola titolarità formale della rappresentanza, ma la collega all'attività concretamente svolta per conto dell'associazione. Per i debiti tributari, la responsabilità solidale può riguardare il soggetto che abbia diretto la gestione complessiva dell'ente nel periodo d'imposta.

Massime di principio

  • La semplice qualifica di presidente, rappresentante o amministratore non è sempre sufficiente a fondare la responsabilità personale: occorre verificare il ruolo effettivamente esercitato e l'attività concretamente svolta.
  • Per i debiti derivanti da contratti, la responsabilità ex art. 38 c.c. è normalmente collegata alla partecipazione concreta alla conclusione o gestione dell'operazione negoziale.
  • Per i debiti tributari, poiché l'obbligazione nasce direttamente dalla legge e non da un contratto, può rilevare la direzione effettiva della gestione associativa, anche oltre la sottoscrizione di singoli atti negoziali.
  • La responsabilità dell'amministratore o gestore è accessoria e solidale rispetto a quella dell'associazione: il creditore può agire anche contro il soggetto responsabile, senza che ciò trasformi il debito dell'associazione in un debito originariamente proprio dell'associato.
  • Per valutare la responsabilità in casi analoghi occorre esaminare il periodo di riferimento, le funzioni effettivamente esercitate, il controllo sulla gestione finanziaria e fiscale e la prova della concreta ingerenza nell'amministrazione dell'ente.

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