Cassazione Civile, Ordinanza n. 35009/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per gli anni d'imposta 2008-2011, con recupero di costi per sponsorizzazioni ritenuti dall'Ufficio relativi a operazioni inesistenti ai fini IRES, IVA e IRAP. La CTR dell'Emilia Romagna aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo non dimostrata in concreto l'inesistenza delle operazioni e valorizzando la prova fornita dalla contribuente circa inerenza, contabilizzazione e pagamento delle fatture. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Prima della decisione, però, l'Agenzia ha depositato memoria dando atto di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022, producendo domanda e quietanza del pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata della lite pendente, rilevando che, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, il deposito della domanda e della prova del versamento comporta la declaratoria di estinzione del processo. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare i motivi del ricorso principale e di quello incidentale. Ha inoltre precisato che l'estinzione esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, e che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria... possono essere definite... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
La norma consente la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, anche in Cassazione, su domanda della parte legittimata.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio...
Il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento dovuto impone la declaratoria di estinzione del giudizio pendente.
art. 12, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato solo per la determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione quando il processo si estingue per definizione agevolata, poiché la norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. n. 19560 del 2015
Richiamata per il principio secondo cui il contributo unificato aggiuntivo consegue solo a declaratorie di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità.
Cass. n. 25485 del 2018
Richiamata nello stesso senso, a conferma dell'esclusione del contributo unificato aggiuntivo in caso di estinzione del processo.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti in Cassazione, l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, ove documentata con domanda e versamento della prima rata o degli importi dovuti, determina l'estinzione del processo senza esame del merito.
- Quando sopravviene una causa legale di estinzione del giudizio per definizione agevolata, i motivi del ricorso principale e dell'eventuale ricorso incidentale restano assorbiti e non devono essere scrutinati.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale della definizione agevolata delle liti pendenti.
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