Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17032/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha impugnato, ai soli effetti civili, la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva assolto Tuccia dall'accusa di falsa testimonianza formulando due motivi: (1) contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio (soprattutto se Tuccia avesse effettivamente assistito al sinistro o fosse sopraggiunto dopo); (2) mancata valutazione di una prova decisiva, vale a dire il "prontuario" redatto dagli operatori di Polizia stradale quel giorno, che conterrebbe l'annotazione della mancanza di testimoni al momento dell'incidente e che, se considerato, dimostrerebbe la falsità della deposizione di Tuccia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Suprema Corte ha condiviso la valutazione di merito della Corte d'appello: quest'ultima ha valorizzato elementi (documentazione fotografica, deposizioni di Leonardo e Carmine Del Mastro) che non consentono di escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza di Tuccia nel contesto spazio-temporale dell'evento e ha correttamente evidenziato la fragilità e le contraddizioni della deposizione dell'operatore Spiniello. Sul secondo motivo la Cassazione ha rilevato che il "prontuario" è stato implicitamente considerato dalla Corte d'appello e, soprattutto, che la parte civile non ha dimostrato la decisività del documento, ossia non ha spiegato come il suo esame sovvertirebbe in modo decisivo la ricostruzione dell'appello. Per tali ragioni la censura per omissione è infondata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). La Corte ha inoltre applicato la disciplina processuale precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, stante la data di costituzione della parte civile.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Il decreto ha introdotto modifiche alla disciplina processuale; la Corte osserva tuttavia che tale novazione non si applica nel caso concreto perché la costituzione di parte civile è avvenuta prima dell'entrata in vigore, perciò resta applicabile la disciplina previgente.

  • art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento alla disciplina procedurale applicabile al caso concreto (costituzione di parte civile avvenuta prima delle modifiche normative).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

  • Principio giurisprudenziale sul divieto di rivalutazione del merito in Cassazione

    Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997 (Dessimone) e richiamo a Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021

    La Corte ribadisce che la valutazione della prova è riservata al giudice di merito e la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se non quando ricorrano vizi di illogicità manifesta, travisamento o omissione decisiva; la parte che denunzia omissione deve dimostrare la "decisività" della prova omessa.

  • Regole sulla decisività della prova (giurisprudenza)

    Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021

    Per ritenere omessa la valutazione di una prova decisiva è necessario che la parte indichi e dimostri in che modo l'atto o la prova comprometterebbe in modo decisivo la coerenza logica dell'impalcatura motivazionale; mera utilità o incongruenza non basta.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rivede la valutazione delle prove di fatto fatta dal giudice di merito salvo che emerga un vizio di logica, travisamento o omissione di prova decisiva; quindi gli appellanti devono dimostrare concretamente l'errore logico o l'effetto demolitorio della prova omessa.
  • Divergenze fra resoconti testimoniali sulla dinamica di un incidente possono essere spiegate dal diverso punto di osservazione, dalla memoria fallibile o da fattori colposi e non implicano automaticamente la falsità di una testimonianza.
  • Un documento che la parte reclama come "decisivo" deve essere non solo rilevante ma anche dimostrato in grado di sovvertire materialmente la ricostruzione di merito; l'affermazione astratta di decisività è insufficiente.
  • Se la prova documentale è stata comunque acquisita o valutata implicitamente nel percorso motivazionale del giudice di merito, la censura per omissione è difficilmente accoglibile a meno che non sia evidente che quella valutazione sia stata del tutto assente o falsata.
  • La disciplina processuale applicabile alle impugnazioni promosse dalla parte civile dipende dalla data di costituzione; eventuali novazioni normative posteriori non si applicano retroattivamente se la costituzione è anteriore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.