Cassazione Civile, Ordinanza n. 41208/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo e una cartella di pagamento relativi a IRAP 2012. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR Lazio aveva accolto l’impugnazione, ritenendo regolari le notifiche ma escludendo nel merito che il contribuente fosse soggetto a IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che, una volta accertata la regolarità delle notifiche delle cartelle e la loro mancata impugnazione, il giudice non poteva riesaminare nel giudizio sul fermo amministrativo la debenza dell’imposta, ormai definitiva. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha osservato che, accertata la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e la loro mancata impugnazione, la debenza del tributo era ormai coperta da definitività e non poteva essere rimessa in discussione in sede di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre condannato il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle dei gradi di merito per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione semplificata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e non sia stata tempestivamente impugnata, la pretesa tributaria diviene definitiva e non può essere rimessa in discussione in sede di opposizione al preavviso di fermo amministrativo.
- Nel giudizio avente ad oggetto il fermo amministrativo, il sindacato del giudice non può estendersi al merito della debenza del tributo se tale aspetto sia già coperto da definitività per effetto della mancata impugnazione della cartella.
- Se il vizio dedotto attiene alla pretesa sostanziale ormai definitiva, la contestazione del contribuente è inammissibile o comunque infondata nel merito, perché non consente un riesame di questioni coperte da preclusione.
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