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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31216/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compreso il riconoscimento dell'aggravante contestata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata assunzione della prova ritenuta decisiva, consistente nell'esame testimoniale della persona offesa. Con il secondo motivo contesta il riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 1, c.p., sostenendo che non ricorressero i presupposti della più persone riunite. La Corte rileva che il primo motivo riproduce censure già proposte in appello, mira a una nuova valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità e non evidenzia un effettivo travisamento della prova né l'omessa assunzione di una prova decisiva. Quanto al secondo motivo, la doglianza è anch'essa ripetitiva e comunque infondata, poiché la circostanza aggravante richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia, requisito ritenuto sussistente nel caso esaminato dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    È decisiva solo la prova che, se assunta o valutata, avrebbe certamente condotto a una decisione diversa e la cui omissione intacca la struttura portante della sentenza.

  • art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen.

    La circostanza aggravante delle più persone riunite nella rapina richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando l'errore sul dato probatorio sia tale da disarticolare l'intero ragionamento decisionale, rendendo illogica la motivazione.
  • La mancata assunzione di una prova può rilevare ai fini del ricorso per cassazione solo se la prova dedotta sia effettivamente decisiva, cioè idonea, con elevato grado di certezza, a determinare una decisione diversa.
  • La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga insufficiente il compendio probatorio già acquisito in primo grado.
  • Per integrare l'aggravante delle più persone riunite nella rapina è necessaria la presenza simultanea di almeno due soggetti nel luogo e nel momento della violenza o minaccia, in modo percepibile dalla vittima.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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