Cassazione Penale, Ordinanza n. 31053/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati di furto in abitazione e lesioni. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore con un unico motivo, contestando la decisione sul trattamento sanzionatorio e, in sostanza, chiedendo una nuova valutazione della congruità della pena. La Corte di cassazione rileva che la doglianza investe un profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata non presentava arbitrio o manifeste illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura mossa dall'imputato fosse volta a ottenere una rivalutazione della pena in sede di legittimità, operazione non consentita quando la determinazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione sufficiente e non sia frutto di mero arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice richiamata per qualificare uno dei reati accertati nei gradi di merito.
art. 590 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per qualificare l'altro reato accertato nei gradi di merito.
art. 132 c.p.
Richiamato come criterio legale di graduazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la determinazione giudiziale della pena, da valutarsi nel merito.
Massime di principio
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la scelta sanzionatoria sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la motivazione della sentenza impugnata dia conto, sia pure sinteticamente, dell'applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La doglianza che si risolva nella richiesta di una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici, è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30911/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30920/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30921/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30922/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30930/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30931/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →