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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14207/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La vicenda trae origine dall'uccisione, avvenuta il 4 ottobre 1943 nella frazione Castello del Comune di Fornelli, di sei civili italiani impiccati da soldati tedeschi appartenenti all'esercito del Terzo Reich. Gli eredi delle vittime hanno introdotto dinanzi al Tribunale di Isernia domande risarcitorie contro la Repubblica federale di Germania e, in solido, contro i Ministeri tedeschi indicati, chiedendo il ristoro dei danni subiti sia in proprio sia quale successori delle vittime. Nel corso dei giudizi il Ministero degli Affari esteri italiano è intervenuto, e il giudice ha ordinato la notificazione degli atti anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 43, comma 6, del d.l. n. 36/2022. Il Tribunale di Isernia ha poi declinato la competenza in favore del Tribunale di Campobasso applicando il foro erariale. I ricorrenti hanno impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza, sostenendo che il foro erariale non fosse applicabile perché l'azione era stata proposta soltanto contro lo Stato estero e i suoi ministeri, non contro lo Stato italiano; hanno quindi chiesto la declaratoria di competenza del Tribunale di Isernia secondo il forum commissi delicti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i regolamenti di competenza. Ha affermato che, in una domanda risarcitoria proposta esclusivamente contro la Repubblica federale di Germania per danni derivanti da crimini di guerra commessi in Italia durante la seconda guerra mondiale, la notificazione prevista dall'art. 43, comma 6, del d.l. n. 36/2022 non trasforma lo Stato italiano o il Ministero dell'Economia e delle Finanze in parte passivamente legittimata ai fini della cognizione, ma consente solo un intervento ad adiuvandum dell'amministrazione statale. Ne consegue che la spontanea costituzione del Ministero non incide sulla competenza territoriale, la quale va determinata secondo le regole ordinarie. Applicando il foro del luogo in cui il fatto illecito è stato commesso, la Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Isernia, con termine di tre mesi per la riassunzione. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio di regolamento in favore dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36

    La norma non fa venir meno la legittimazione passiva della Repubblica federale di Germania nel giudizio di cognizione, ma introduce un rimedio operante solo nella fase esecutiva; la notificazione all'Avvocatura dello Stato serve a consentire l'eventuale intervento ad adiuvandum del Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza determinare il foro erariale se lo Stato italiano non è stato originariamente convenuto.

  • art. 25 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la competenza territoriale dovesse essere determinata secondo le regole ordinarie, in particolare il forum commissi delicti.

  • art. 6 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    È richiamato come base del foro erariale; la Corte precisa però che tale criterio opera solo nei casi in cui sia effettivamente convenuta o intervenga un'amministrazione dello Stato nei limiti previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 7 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La Corte lo interpreta nel senso che, in caso di intervento volontario di un'amministrazione dello Stato, restano ferme le norme ordinarie sulla competenza, con esclusione dell'applicazione del foro erariale.

  • art. 47 c.p.c.

    Citato per la proposizione del regolamento di competenza.

  • art. 144 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti introduttivi all'Avvocatura dello Stato.

  • art. 281-undecies c.p.c.

    Indicato come base processuale dei ricorsi introduttivi proposti davanti al Tribunale.

Massime di principio

  • Quando una domanda risarcitoria per crimini di guerra è proposta soltanto contro lo Stato estero, la competenza territoriale si determina secondo le regole ordinarie e non secondo il foro erariale, anche se un'amministrazione dello Stato italiano riceve la notificazione dell'atto introduttivo e si costituisce nel processo.
  • La notificazione all'Avvocatura dello Stato prevista da una disciplina speciale può avere la sola funzione di attivare il diritto di intervento dell'amministrazione statale ad adiuvandum, senza mutare la legittimazione passiva originaria né incidere sulla competenza.
  • La competenza si determina dalla domanda proposta: se lo Stato italiano non è evocato come convenuto, la successiva partecipazione dell'amministrazione statale non sposta la competenza territoriale dal forum commissi delicti al foro erariale.
  • Nei giudizi di regolamento di competenza, la liquidazione delle spese va parametrata al valore indeterminabile quando l'oggetto del giudizio è soltanto la questione di competenza e non l'intera controversia.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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