Cassazione Penale, Ordinanza n. 26817/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, contestava: 1) la quantificazione della pena e l'aumento per la continuazione; 2) il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; 3) la ritenuta recidiva. La Corte rileva che il primo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva fornito congrua motivazione; quando la pena è prossima al minimo edittale, l'obbligo motivazionale si attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. Quanto al secondo motivo, le statuizioni sul bilanciamento tra circostanze sono censurabili in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; nella specie la soluzione di equivalenza è stata ritenuta giustificata dall'esigenza di adeguatezza della pena. Infine, sulla recidiva, la motivazione della Corte d'appello è stata reputata congrua e coerente con le risultanze processuali.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Gli elementi di cui alla norma possono ritenersi implicitamente richiamati dal giudice quando, per una pena prossima al minimo edittale, la motivazione si limiti al criterio di adeguatezza della pena.
Massime di principio
- Quando la pena irrogata è prossima al minimo edittale, la motivazione sulla dosimetria può essere sintetica e può ritenersi sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, che implica la considerazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è sindacabile in cassazione solo se sorretto da arbitrio o da manifesta illogicità; non è censurabile la scelta di equivalenza quando sia motivata in relazione all'adeguatezza della pena nel caso concreto.
- La valutazione della recidiva è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e coerente con le risultanze processuali.
- Le censure che investono la sola misura della pena, l'aumento per continuazione e il bilanciamento delle circostanze, se prive di effettiva illogicità o arbitrarietà, sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
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