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Sentenza

Sentenza del 02/03/2023 n. 6260 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009 relativo a un'area non censita autonomamente in catasto, che il Comune aveva ritenuto imponibile perché non qualificata come pertinenziale rispetto all'abitazione principale. La questione centrale era se l'area, pur edificabile e accatastata unitariamente, fosse destinata in modo stabile ed oggettivo al servizio dell'abitazione (requisiti di pertinenzialità ex art. 817 c.c. e D.Lgs. n. 504/1992).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito che avevano escluso la pertinenzialità perché non era dimostrata un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi tale da sterilizzare stabilmente il "ius edificandi" e rendere l'area effettivamente e non rimuovibilmente asservita all'abitazione. Diversi motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per carenza di collegamento con le decisioni impugnate o per applicazione del divieto di riesame previsto dall'art. 348-ter c.p.c. (cd. "doppia conforme"). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo previsto dal DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a

    Norma che disciplina l'imponibilità ICI; interpretata insieme all'art. 817 c.c. per stabilire che l'esenzione per pertinenze richiede i presupposti oggettivi e soggettivi dell'accessorietà.

  • art. 817 c.c.

    Richiede la destinazione di un bene al servizio di un altro; la Corte ha ritenuto che per riconoscere la pertinenzialità di un'area edificabile occorra dimostrare una modifica oggettiva e funzionale dello stato dei luoghi che sterilizzi stabilmente il potere edificatorio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    Norme invocate per censurare violazioni di legge, carenza o mera apparenza di motivazione e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili molte delle censure perché non adeguatamente connesse alla decisione impugnata o perché le critiche erano tautologiche.

  • art. 348‑ter c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibile la censura relativa all'omesso esame di un fatto decisivo, in quanto ricorrono i presupposti della "doppia conforme" (decisione di appello conforme a quella di primo grado).

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)

    Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in favore dello Stato nelle ipotesi indicate; la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI di un'area per pertinenzialità occorre dimostrare sia i requisiti soggettivi che oggettivi dell'accessorietà ex art. 817 c.c.: la destinazione stabile e funzionale al servizio dell'immobile principale.
  • L'accatastamento unitario o la potenzialità edificatoria dell'area non sono di per sé decisivi: l'edificabilità non esclude automaticamente la pertinenzialità, ma se l'accessorietà è meramente materiale e rimovibile (p.es. sfruttamento delle potenzialità edificatorie) il vincolo può non sussistere.
  • La prova di una "modificazione oggettiva dello stato dei luoghi" che sterilizzi in concreto e stabilmente il potere edificatorio è spesso determinante: senza elementi fattuali che evidenzino tale sterilizzazione, il giudice può escludere la pertinenzialità.
  • In sede di cassazione è necessario collegare espressamente le censure alla motivazione della sentenza impugnata: enunciazioni generiche o non connesse alla decisione sono inammissibili.
  • Se la decisione di appello conferma quella di primo grado (o si basa sul medesimo iter motivazionale), le censure che chiedono il riesame di fatti decisivi possono essere inammissibili per applicazione dell'art. 348‑ter c.p.c. (cd. "doppia conforme").
  • È utile raccogliere e documentare in primo grado elementi che dimostrino la stabile destinazione pertinenziale (contratti, opere permanenti, uso concreto e durevole, elementi catastali e urbanistici rilevanti), perché la mancanza di tali elementi rende difficile il riconoscimento in sede contenziosa.

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