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Sentenza

Sentenza n. 1535/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza - alla sentenza n. 4430/2025, pub il 12/06/2025, nella causa iscritta al REG. RIC. n.1927/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), munito di attestazione di conformità il 13/06/2025, notificata il 13/06/2025 al Ministero dell'Istruzione, relativamente alle spese di lite riconosciute; Che codesto Ecc.mo Tribunale Voglia -dichiarare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito (ex M.I.U.R.), al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania (Sezione Seconda) n.4430/2025, relativamente alle spese di lite statuite;-ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito (ex M.I.U.R.)- il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n.4430/2025, del TAR Campania (Sezione Seconda), nominando sin da ora, ove occorra, un Commissario “ad acta” affinché questi, in sostituzione dell'Amministrazione coinvolta, provveda a dare esecuzione alla sentenza, relativamente alle spese di lite riconosciute.Si chiede, inoltre, pronunziarsi la condanna del Ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme maturate a titolo di rivalutazione ed interessi dopo il passaggio in giudicato della sentenza e sino all'effettivo pagamento.Con condanna alle spese del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre alle spese di registrazione della sentenza, nonché il contributo unificato corrisposto, pari ad € 300,00(trecento/00), spese, diritti ed onorari successivi, IVA e CPA

Giustizia amministrativa202507233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4430/2025 quanto al pagamento delle spese di lite liquidate

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un nuovo giudizio di ottemperanza chiedendo di dichiarare l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4430/2025, di ordinare il pagamento delle spese di lite ivi liquidate, di nominare, ove occorrente, un commissario ad acta e di riconoscere rivalutazione e interessi sino all'effettivo pagamento. La sentenza n. 4430/2025 aveva già condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti entro sessanta giorni e aveva contestualmente nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza fosse stato attivato al di fuori dei casi previsti, poiché, dopo una pronuncia che abbia già ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e abbia nominato un commissario ad acta per fronteggiare eventuali inerzie, le ulteriori questioni relative all'esecuzione, comprese quelle concernenti le spese liquidate nella sentenza, devono essere introdotte nell'ambito del giudizio originario mediante l'attivazione del commissario ad acta, non attraverso un secondo giudizio di ottemperanza. Le spese del nuovo giudizio sono state compensate per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei casi previsti dalla disciplina processuale; non può essere utilizzato per introdurre un autonomo e ulteriore giudizio quando il giudicato originario ha già previsto le modalità di esecuzione e nominato un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La domanda di ottemperanza deve essere esercitata secondo il corretto ambito applicativo del rito; le inerzie successive a una pronuncia che abbia già disposto l'esecuzione devono essere gestite nel giudizio originario tramite il commissario ad acta già nominato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza resa in sede di ottemperanza condanna l'Amministrazione a eseguire il giudicato e nomina contestualmente un commissario ad acta per il caso di inerzia, le questioni successive relative all'esecuzione, comprese quelle riguardanti il pagamento delle spese liquidate, devono essere introdotte nel giudizio originario mediante l'attivazione del commissario, e non attraverso un nuovo autonomo giudizio di ottemperanza.
  • La proposizione di un secondo giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una precedente pronuncia di ottemperanza è inammissibile quando la prima sentenza abbia già individuato il termine, gli adempimenti esecutivi e il commissario competente a sostituirsi all'Amministrazione in caso di inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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