Cassazione Civile, Ordinanza n. 26835/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
Un contribuente impugnava davanti alla commissione tributaria una cartella di pagamento relativa a un debito IRPEF per l'anno d'imposta 2006, notificata nel 2013. Il primo giudice accoglieva il ricorso ritenendo tardiva la costituzione dell'agente della riscossione; la commissione regionale confermava la decisione, valorizzando sia la tardività della costituzione in primo grado sia la ritenuta mancanza di prova della notificazione della cartella. L'agente della riscossione ricorreva per cassazione con quattro motivi; il primo denunciava violazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR non avrebbe dovuto trascurare la documentazione attestante la notificazione della cartella, poiché tali documenti erano stati riprodotti anche in appello, e comunque in processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in secondo grado entro i termini di cui all'art. 32 del medesimo decreto. Gli altri motivi restavano assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, perché nel processo tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e anche se idonei ad ampliare la materia del contendere, purché rispettoso il contraddittorio e il deposito avvenga entro il termine di decadenza previsto dall'art. 32 d.lgs. n. 546/1992. Nel caso concreto i documenti sulla notificazione risultavano riprodotti anche in appello e la loro mancata considerazione da parte della CTR aveva inciso sulla ratio decidendi. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia tenendo conto della documentazione e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al primo grado e anche se comportano un ampliamento della materia del contendere, purché sia rispettato il contraddittorio.
La produzione documentale in appello deve avvenire entro il termine di decadenza previsto per garantire il contraddittorio tra le parti.
Massime di principio
- Nel processo tributario la preclusione documentale del primo grado non impedisce la produzione in appello di documenti nuovi o già esistenti, purché il deposito avvenga nei termini di legge e sia salvaguardato il contraddittorio.
- La tardiva costituzione in primo grado dell'agente della riscossione non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità in appello dei documenti riprodotti ritualmente nel secondo grado.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla ritenuta mancanza di prova di un fatto decisivo, il giudice d'appello deve esaminare la documentazione prodotta ritualmente in appello e non può ometterla per il solo rilievo della tardività della costituzione nel primo grado.
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