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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3710/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello per: (i) violazione di legge in relazione agli artt. 99 co.4 e 157 c.p. e all'art. 95 DPR 115/2002; (ii) vizio motivazionale per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per mancata motivazione circa l'applicazione della recidiva; (iii) errore nel calcolo della pena; (iv) eccezione di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato soltanto il motivo relativo alla carenza di motivazione in ordine alla recidiva applicata dai giudici di merito. Per tale ragione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha preso atto dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione alla data del 24/10/2022. Gli altri motivi di ricorso (calcolo della prescrizione avanzato dal ricorrente, diniego delle attenuanti generiche, computo della pena) sono stati dichiarati manifestamente infondati e respinti.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen. (co. 2)

    La recidiva reiterata incide sul calcolo del termine prescrizionale, operando un aumento del termine in relazione all'aumento della pena previsto per la recidiva (si tiene conto della pena aumentata per determinare il tempo di prescrizione).

  • art. 161 cod. pen. (comma 2)

    Gli atti interruttivi della prescrizione determinano l'estensione del termine massimale della prescrizione; la giurisprudenza considera la somma di ulteriori due terzi in presenza di atti interruttivi.

  • art. 95 DPR 115/2002 (T.U. immigrazione/ TUSG)

    Individua il massimo edittale dell'illecito in contestazione (richiamato il valore di 5 anni come base da aumentare per recidiva), utilizzato per il calcolo del termine prescrizionale dopo gli aumenti previsti per la recidiva e per gli atti interruttivi.

  • art. 62-bis c.p.

    Dopo la modifica normativa del 2008 l'incensuratezza non è più sufficiente di per sé a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche; il giudice deve comunque motivare il diniego evocando l'assenza di elementi positivi rilevanti.

  • art. 99 cod. pen. (co. 4)

    Norme sulla recidiva e sui suoi effetti sulla determinazione della pena; richiamata nella prospettazione del ricorrente e nella valutazione dell'erroneo o non motivato incremento per recidiva.

  • Corte EDU, sentenza Zolotoukine c. Russia (10/02/2009)

    Richiamata per chiarire che il principio ne bis in idem sostanziale e l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU non impediscono che la recidiva influisca sul calcolo della prescrizione; la prescrizione non rientra nella tutela di quell'articolo.

  • Corte Cost., sent. n. 185/2015

    Richiamata per l'esigenza che il giudice motivi adeguatamente la recidiva, collegando i precedenti alla maggiore capacità a delinquere dell'imputato.

Massime di principio

  • L'applicazione della recidiva deve essere specificamente e adeguatamente motivata: il giudice deve spiegare perché i precedenti dimostrano una maggiore capacità a delinquere e giustificano l'aumento di pena; la mancanza di motivazione integra vizio idoneo all'annullamento.
  • La recidiva incide sul calcolo dei termini di prescrizione: per il computo si tiene conto della pena aumentata per recidiva (metà per la recidiva semplice, due terzi se aggravata) e, in presenza di atti interruttivi, si sommano ulteriori due terzi al termine massimo.
  • La contestazione della prescrizione deve essere valutata tenendo conto degli aumenti derivanti dalla recidiva e dagli atti interruttivi; dunque una percepita prescrizione va sempre ricalcolata alla luce di tali aggravamenti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice esamini ogni elemento favorevole; è sufficiente che indichi i motivi decisivi che hanno portato al rigetto (es. precedenti penali, comportamento processuale negativo).
  • I profili di calcolo della pena (aumenti per aggravanti e successiva applicazione della recidiva) devono risultare chiari e coerenti nelle motivazioni di primo e secondo grado; se non impugnati tempestivamente in appello, possono essere considerati assorbiti, ma l'omessa motivazione sulla recidiva può comunque giustificare l'intervento della Cassazione.
  • Se la Corte di legittimità accerta un vizio tale da non lasciare spazio a un nuovo esame di merito, può annullare senza rinvio e prendere atto dell'estinzione del reato per prescrizione quando la stessa sia già intervenuta.

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