Sentenza n. 204/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento 1) della nota regionale 19.12.23 prot. 50538 emesso dal Direttore centrale della Protezione Civile; 2) per quanto necessario, della comunicazione ex art. 7 L. 241/90 del Comune di Lignano P.O. LL.PP. e Patrimonio 23.1.25 prot. 2960; 3) del Decreto comunale di revoca del finanziamento n° FIN N. 4 IM emesso dal Responsabile LL.PP. e Patrimonio, notificato a mezzo p.e.c. 1.4.25; 4) di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto a quello sub 3);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del finanziamento pubblico di euro 16.112,42, disposta perché l’acquisto del veicolo rendicontato era avvenuto oltre due anni dopo l’evento calamitoso e non era quindi funzionale all’immediata ripresa dell’attività economica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la nota regionale, la comunicazione di avvio del procedimento e il decreto comunale di revoca del finanziamento precedentemente concesso per il ristoro dei danni subiti in occasione di eventi calamitosi. Ha dedotto eccesso di potere per erronea applicazione dell’art. 3, comma 8, lett. f), dell’Allegato C al decreto del Commissario delegato del 9 agosto 2021, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e dei presupposti, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Il Comune e la Regione hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la revoca riguardava la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l’inadempimento degli obblighi gravanti sul beneficiario. Il Comune ha inoltre dedotto l’omessa autonoma e tempestiva impugnazione della determinazione regionale e, in replica, il difetto di competenza funzionale del TAR adito in favore del TAR Lazio, sede di Roma.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure sull’illegittimità della revoca. Ha ritenuto decisivo che il finanziamento fosse già stato concesso e che l’atto impugnato riguardasse la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, in relazione alla regolarità della spesa rendicontata e all’adempimento delle condizioni cui era subordinata l’erogazione. La revoca non è stata qualificata come esercizio di potere autoritativo di autotutela, ma come atto paritetico diretto a far valere l’inadempimento del beneficiario. Ne deriva la titolarità, in capo all’impresa, di un diritto soggettivo e la giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha precisato che il riparto deve essere determinato in base al petitum sostanziale e alla causa petendi: la giurisdizione amministrativa sussiste quando l’amministrazione esercita poteri discrezionali di attribuzione, annullamento per illegittimità o revoca per contrasto con l’interesse pubblico; quella ordinaria ricorre quando la revoca dipende dalla violazione di obblighi o condizioni di erogazione da parte del beneficiario. Le spese sono state integralmente compensate. È stata dichiarata applicabile la translatio iudicii, con possibilità di riassumere il processo davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
Norme richiamate
art. 3, comma 8, lett. f), Allegato C al DCR/3/CD/12/2021
Sono esclusi dal contributo i “danni ai beni mobili registrati, tranne che per le finalità di cui all’art. 1, comma 3, lettera b) dell’O.C.D.P.C. n. 674/2020”.
La disposizione esclude dal contributo i danni ai beni mobili registrati, salvo quelli sostenuti per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive.
art. 1, comma 3, lett. b), O.C.D.P.C. n. 674/2020
per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00
La spesa per il bene mobile registrato è ammissibile solo se funzionale all’immediata ripresa dell’attività economica o produttiva.
art. 9 c.p.a.
Rileva quale base normativa per la dichiarazione di inammissibilità conseguente al difetto di giurisdizione.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del processo mediante riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
Massime di principio
- La controversia sulla revoca di un finanziamento pubblico appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento sia già stato concesso e l’amministrazione contesti, nella fase esecutiva del rapporto, l’inadempimento del beneficiario agli obblighi o alle condizioni previsti dalla legge o dall’atto di concessione.
- La revoca di una sovvenzione costituisce atto paritetico, e non esercizio di potere autoritativo, quando sia diretta esclusivamente ad accertare l’irregolarità della realizzazione dell’intervento finanziato o della rendicontazione e a far valere la decadenza conseguente all’inadempimento del beneficiario.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la mancata erogazione o la rimozione del finanziamento dipenda dall’esercizio di poteri discrezionali di attribuzione del beneficio, dall’annullamento d’ufficio per vizi di legittimità o dalla revoca per originario contrasto con l’interesse pubblico, e non dall’inadempimento del beneficiario.
- Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato principalmente dalla causa petendi e dalla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, non soltanto dal tipo di pronuncia formalmente richiesto.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
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