Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15742/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per il delitto di danneggiamento seguito da pericolo di incendio. La vicenda concreta, come ricostruita nei giudizi di merito, riguarda una condotta consistita nell'uso di tre fazzoletti di carta accesi in prossimità di un'autovettura; il fuoco era stato spento da un vicino di casa, mentre la presenza di carburante infiammabile nel serbatoio dell'auto rendeva concreto il rischio di propagazione delle fiamme e di sviluppo di un incendio. Con il primo motivo il ricorrente contestava, in sostanza, l'affermazione della sussistenza del pericolo di incendio e la riconducibilità della condotta alla fattispecie incriminatrice. Inoltre deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere considerato di minima offensività. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata dava conto sia dell'idoneità della condotta a cagionare un vasto abbruciamento con difficoltà di spegnimento, sia delle ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., desunte dal concreto coefficiente di offensività e dall'intensità del dolo, anche alla luce di precedenti messaggi minatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la ricostruzione dei giudici di merito circa la concreta sussistenza del pericolo di incendio e l'idoneità della condotta a determinare un vasto abbruciamento, con tendenza a progredire ed espandersi e con difficoltà di spegnimento. Ha inoltre reputato congrua la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, escludendo che il giudice di merito fosse tenuto a una motivazione più ampia a fronte di una qualificazione della condotta già incompatibile con la speciale tenuità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta presenti un concreto coefficiente di offensività e un'intensità del dolo incompatibili con la minima offensività; il diniego può risultare anche implicitamente dalla qualificazione del fatto come non tenue.

  • art. 133 c.p.

    criteri previsti dall'art. 133, 2comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo

    Nel valutare la particolare tenuità del fatto il giudice deve considerare complessivamente modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 635 c.p.

    È la norma incriminatrice richiamata per il delitto di danneggiamento seguito da pericolo di incendio, ritenuto integrato dalla condotta concreta e dal pericolo di propagazione delle fiamme.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per integrare il delitto di danneggiamento seguito da pericolo di incendio è sufficiente una condotta idonea a generare un vasto abbruciamento con tendenza a progredire ed espandersi e con concrete difficoltà di spegnimento, senza che occorra la verificazione dell'incendio.
  • La sussistenza del pericolo di incendio può essere desunta da elementi concreti del caso, come l'uso di materiale infiammato, l'intervento provvidenziale di terzi e la presenza di sostanze infiammabili che avrebbero potuto favorire la propagazione delle fiamme.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il giudice deve indicare gli elementi ritenuti decisivi.
  • Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è adeguatamente motivato anche quando non siano svolte considerazioni espresse sull'istituto, purché la qualificazione complessiva della condotta renda implicitamente incompatibile il riconoscimento della tenuità.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino solo a una diversa lettura delle emergenze istruttorie, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente con i parametri legali di valutazione.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.