Sentenza n. 9544/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: 1. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; 2. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; 3. dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016 2017 e 2018; 4. ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; 5. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto; B) per quanto riguarda il (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 febbraio 2023: - del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con il quale vengono previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022; - dell’Allegato A al predetto decreto, recante “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l’aggiornamento delle certificazioni della spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento; oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale: 1. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; 2. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; 3. dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016 2017 e 2018; 4. ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; 5. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. C) per quanto riguarda il (secondo) ricorso motivi aggiunti depositato in data 23 febbraio 2023: - della determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - dell’Allegato 1 alla predetta determinazione, recante l’“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 0645107 del 13/08/2019, con cui la regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; - della nota prot. n. 0722665 del 25/09/2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata; oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale: 1. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; 2. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; 3. dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016 2017 e 2018; 4. ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; 5. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. D) per quanto riguarda il (terzo) ricorso motivi aggiunti depositato in data 23 febbraio 2023: - del Decreto del Direttore del dipartimento salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Marche; - della relativa comunicazione del 14 novembre 2022 di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990; - dell’Allegato A al predetto decreto, recante “Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano”; oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale: 1. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei 2 dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; 2. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; 3. dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016 2017 e 2018; 4. ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; 5. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. E) per quanto riguarda il (quarto) ricorso motivi aggiunti depositato in data 23 febbraio 2023: - della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - della relativa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014, pubblicata dalla Regione Piemonte sul proprio sito istituzionale e nel Supplemento Ordinario n. 4, del Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2022; - dell’allegato alla suddetta determinazione recante l’elenco degli importi a carico delle singole aziende per gli anni 2015-2018; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali con le quali, come previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale: 1. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; 2. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; 3. dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016 2017 e 2018; 4. ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; 5. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto; F) per quanto riguarda il (quinto) ricorso motivi aggiunti depositato in data 23 febbraio 2023: - del Decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015”; - della relativa comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Regione Toscana ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; - degli allegati al suddetto Decreto relativi a Elenco importi dovuti per l'anno 2015, Elenco importi dovuti per l'anno 2016, Elenco importi dovuti per l'anno 2017, Elenco importi dovuti per l'anno 2018, Riepilogo importi dovuti 2015-2018; - della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta, pubblicata sul sito della Regione; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell’ESTAR, con le quali, come previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale: 1. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei 2 dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; 2. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; 3. dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016 2017 e 2018; 4. ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; 5. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni e atti regionali di determinazione delle quote di payback dovute per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e cinque ricorsi per motivi aggiunti, gli atti statali e regionali attuativi del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Ha dedotto, tra l’altro, violazione della buona fede, del legittimo affidamento, della certezza dei rapporti contrattuali e della disciplina degli appalti pubblici, sostenendo che il payback incidesse retroattivamente sui prezzi determinati nelle gare. Ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 23, 42, 53 e 97 Cost., lamentando l’irragionevolezza, sproporzione e indeterminatezza della prestazione patrimoniale, l’utilizzo del fatturato quale parametro, l’omogenea fissazione del tetto regionale al 4,4 per cento e la lesione dell’affidamento. Sono state dedotte anche la violazione del principio di neutralità dell’IVA, dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con i motivi aggiunti l’impresa ha impugnato i provvedimenti delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte e Toscana recanti l’individuazione delle aziende soggette al ripiano e la quantificazione delle rispettive quote.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni, ritenendo che essa non sia un’amministrazione autonoma dotata di soggettività giuridica, ma uno strumento di raccordo tra amministrazioni. Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il giudice ha ritenuto infondati i motivi relativi all’affidamento e alla remuneratività delle forniture, osservando che il meccanismo del payback era conoscibile fin dal 2015, nelle sue componenti essenziali, e che esso opera esternamente ai contratti di gara senza modificarne né l’oggetto né il prezzo. Le questioni costituzionali sono state ritenute infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024: il payback costituisce un contributo solidaristico finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, non irragionevole né sproporzionato per il periodo considerato; la riserva di legge è rispettata perché la legge individua soggetti, oggetto e criteri essenziali della prestazione, rimettendo all’amministrazione la sola quantificazione tecnica. È stata esclusa anche la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., poiché il fatturato può costituire indice di capacità contributiva e non è stato dimostrato un eccessivo azzeramento dei margini di utile. Il giudice ha precisato che, in caso di fornitura con servizi accessori, il fatturato rilevante riguarda il prezzo del dispositivo medico e non i servizi, che avrebbero dovuto essere distintamente contabilizzati. La censura sull’IVA è stata respinta perché l’art. 9 del d.l. 34/2023 consente alle aziende di detrarre l’IVA dall’importo versato a titolo di payback. Sono state respinte anche le censure fondate sulla CEDU e sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la richiesta di rinvio pregiudiziale. I ricorsi per motivi aggiunti sono stati invece dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il TAR, gli atti regionali hanno natura meramente tecnico-contabile ed esecutiva: le Regioni non determinano il tetto, non certificano il suo superamento e non esercitano discrezionalità, ma individuano le imprese e applicano matematicamente la percentuale di ripiano al fatturato certificato. Ne deriva un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti della domanda in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»
La norma attribuisce alle Regioni il compito di individuare le aziende soggette al ripiano e le relative quote, mentre la fissazione e certificazione del tetto e del suo superamento restano competenze statali.
art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha reso concretamente operative le procedure di ripiano già previste dalla disciplina sostanziale del payback, senza introdurre retroattivamente l’obbligo sostanziale.
art. 3 d.m. 6 ottobre 2022
«ricognizione delle fatture»; «calcolo del fatturato annuo»; «validazione e certificazione del fatturato»
Attribuisce agli enti del servizio sanitario attività istruttorie e tecnico-contabili per determinare il fatturato dei singoli fornitori.
art. 4 d.m. 6 ottobre 2022
«elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano»
Attribuisce alle Regioni la verifica della coerenza dei dati e l’adozione degli atti riepilogativi e attuativi del ripiano, senza margini di discrezionalità.
art. 9 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
«le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l’IVA»
Consente lo scorporo dell’IVA dall’importo dei versamenti effettuati a titolo di payback, salvaguardando la neutralità dell’imposta.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione davanti al giudice ordinario della domanda erroneamente proposta davanti al giudice amministrativo, salvaguardandone gli effetti processuali e sostanziali entro il termine perentorio previsto.
art. 23 Cost.
La riserva relativa di legge è rispettata quando la legge individua soggetti e oggetto della prestazione e rimette all’amministrazione la sola quantificazione tecnica secondo criteri legislativi.
art. 3 Cost.
Non è violato dalla disciplina uniforme del payback, trattandosi di una scelta legislativa riferita a una categoria definita di dispositivi medici e giustificata dalle finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 53 Cost.
Il fatturato può costituire indice di capacità contributiva, non essendo la capacità contributiva necessariamente limitata al reddito o al patrimonio.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici, limitatamente alle annualità 2015-2018, non è retroattivo quando l’obbligo di ripiano era già previsto dalla legge fin dal 2015 e la disciplina successiva si limita a renderne operative le procedure di attuazione.
- Il payback opera esternamente ai contratti pubblici di fornitura e non modifica né l’oggetto della prestazione né il prezzo di aggiudicazione; pertanto, la sua applicazione non determina di per sé una violazione dell’affidamento nella stabilità dei contratti o della remuneratività dell’offerta.
- La disciplina del payback rispetta la riserva relativa di legge prevista dall’art. 23 Cost. quando la legge individua i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione, la quota percentuale e il procedimento, rimettendo all’amministrazione la sola attività tecnica di quantificazione.
- Le attività regionali di verifica del fatturato, individuazione delle aziende obbligate e calcolo della quota di ripiano, quando integralmente predeterminate dalla legge e dagli atti statali, sono attività vincolate e meramente tecnico-contabili, non espressione di potere autoritativo.
- La controversia sulla corretta quantificazione della quota di payback determinata da una Regione sulla base di dati contabili predeterminati riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e spetta al giudice ordinario, poiché si colloca a valle dell’esercizio del potere amministrativo di fissazione e certificazione del tetto di spesa.
- Il principio di neutralità dell’IVA non è violato se la normativa consente alle imprese di scorporare e detrarre l’IVA dall’importo versato a titolo di payback secondo le modalità previste dalla disciplina IVA.
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