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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13671/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 4 aprile 2024, ma dal testo disponibile non emergono i fatti storici contestati né il reato oggetto del giudizio. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo dedotto era generico, di taglio confutativo e meramente riproduttivo di censure già formulate sulla responsabilità, già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute corrette. La doglianza non introduceva quindi un effettivo vizio della decisione impugnata, ma si risolveva in una reiterazione di critiche già superate in appello.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Il richiamo è utilizzato per affermare che la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non si applica solo quando il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico e confutativo censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza individuare specifici errori della decisione impugnata.
  • La mera reiterazione di doglianze già vagliate dalla sentenza d'appello non soddisfa l'onere di specificità del motivo di ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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