Sentenza n. 411/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro n°493/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che riconosceva la ricostruzione integrale della carriera, le differenze retributive e i contributi previdenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 493/2025, ritualmente notificata. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera mediante il computo integrale dei servizi prestati con contratti a tempo determinato prima dell'assunzione, nonché il diritto alle differenze retributive pari a euro 2.771,29 per il periodo dall'1 settembre 2007 al 30 luglio 2018, oltre interessi legali e contributi previdenziali nei limiti della prescrizione. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito; l'INPS si è costituito con memoria di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti previsti dalla legge: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell'adempimento da parte del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettava all'Amministrazione dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, onere non assolto anche per la mancata costituzione in giudizio. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento pubblica istruzione della Regione Siciliana, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro ulteriori novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce il presupposto processuale per l'azione di ottemperanza relativa all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Dopo che il creditore ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, incombe sull'Amministrazione debitrice l'onere di provare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all'esecuzione coattiva del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il ricorrente deve provare l'esistenza, la notificazione e la definitività del titolo, nonché l'inadempimento dell'Amministrazione e il decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento.
- Una volta provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'Amministrazione debitrice dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.
- La mancata costituzione dell'Amministrazione, in presenza della prova del giudicato e dell'inadempimento, impedisce di ritenere dimostrata l'esecuzione o l'estinzione dell'obbligo derivante dalla pronuncia.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.
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