Cassazione Civile, Ordinanza n. 36940/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, addetto a un'area clienti di elevato rilievo presso una banca poi ceduta a una società cessionaria del ramo d'azienda, aveva chiesto la declaratoria di nullità del patto di non concorrenza stipulato con la banca originaria. In appello la domanda era stata respinta. In cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 2125 c.c., sostenendo che il corrispettivo del patto non fosse determinato né determinabile ex ante, perché previsto un minimo garantito solo in caso di cessazione del rapporto entro i primi tre anni e con facoltà di recesso attribuita solo al datore di lavoro; 2) violazione dell'art. 2558 c.c., assumendo che il patto, per la sua natura personale, non fosse trasferibile alla società cessionaria del ramo d'azienda e dovesse comunque ritenersi cessato per effetto di un accordo della cessionaria con le organizzazioni sindacali. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 2125 c.c., il corrispettivo del patto di non concorrenza deve essere determinato o determinabile e comunque non simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio del lavoratore; la congruità economica del patto è però valutazione di merito insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il patto di non concorrenza è un contratto autonomo ma funzionalmente collegato al rapporto di lavoro; perciò, nel trasferimento d'azienda, non opera l'art. 2558 c.c., bensì la disciplina dell'art. 2112 c.c. per i contratti di lavoro, e l'interpretazione dell'accordo sindacale da parte del giudice di merito non è censurabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici, qui non dedotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2125 c.c.
Il patto di non concorrenza è valido solo se prevede un corrispettivo determinato o determinabile, che non sia meramente simbolico né manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio imposto al lavoratore; la congruità economica è apprezzamento di merito.
art. 1346 c.c.
Il corrispettivo del patto, quale elemento distinto dalla retribuzione, deve possedere i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto della prestazione.
art. 2558 c.c.
La regola dell'automatico subentro del cessionario nei contratti a prestazioni corrispettive non si applica al patto di non concorrenza collegato al rapporto di lavoro, soggetto invece alla disciplina dell'art. 2112 c.c.
art. 2112 c.c.
Nel trasferimento d'azienda, i contratti di lavoro seguono una disciplina speciale che prevale sulla regola generale del subentro nei contratti dell'azienda.
art. 380bis c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale e per il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il patto di non concorrenza deve essere assistito da un corrispettivo determinato o determinabile e adeguato: non è sufficiente una previsione solo simbolica o economicamente sproporzionata rispetto alla limitazione imposta al lavoratore.
- La verifica della congruità economica del corrispettivo del patto di non concorrenza è affidata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è congrua e non viola i canoni ermeneutici legali.
- Il patto di non concorrenza è un contratto autonomo, ma funzionalmente collegato al rapporto di lavoro; in caso di trasferimento d'azienda, non si applica automaticamente la disciplina generale del subentro nei contratti dell'azienda, bensì la speciale disciplina del rapporto di lavoro.
- L'interpretazione di accordi sindacali e altri atti negoziali è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per motivazione mancante o illogica.
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