Sentenza n. 4363/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’ottemperanza a giudicato formatosi sulla sentenza n. 4320/2025 pubbl. il 30/05/2025 , emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per due anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro. La sentenza ordinaria non era stata impugnata ed era divenuta definitiva. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'amministrazione non ha fornito prova dell'adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento del dovuto, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione, erano rispettati i termini processuali per l'azione di ottemperanza ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine temporale per la fruizione del beneficio era ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli i compiti di stanziamento o allocazione della somma, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non sono stati ritenuti cause legittime di impedimento all'esecuzione. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; l'inerzia amministrativa non può impedire l'attuazione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato ordinario e da attuare mediante ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine entro il quale il giudicato prevedeva la fruizione di un beneficio è decorso per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando si tratti di un'obbligazione fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di un'astreinte, che può essere negata quando il giudice ritenga tale misura non equa in relazione alle circostanze concrete.
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