Cassazione Penale, Ordinanza n. 30758/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi infondata la doglianza sulla recidiva e corretta la motivazione del giudice di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione di merito deducendo un solo motivo, con cui ha contestato la sussistenza della recidiva. La Corte rileva però che la censura è generica e manifestamente infondata, poiché il giudice di merito avrebbe correttamente valutato in concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, senza limitarsi alla sola gravità dei fatti o al solo intervallo temporale tra essi. Secondo la Corte, occorre verificare se la pregressa condotta criminosa sia indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno nel reato oggetto di giudizio.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
È il parametro che il giudice deve utilizzare per una valutazione in concreto della recidiva, considerando il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, non soltanto la gravità dei fatti o il decorso del tempo.
Massime di principio
- La recidiva non può essere affermata o esclusa con un apprezzamento meramente automatico fondato solo sulla gravità dei fatti o sulla distanza temporale tra i reati; il giudice deve svolgere una valutazione concreta e complessiva.
- Ai fini della recidiva, è necessario verificare se le pregresse condanne esprimano una persistente inclinazione al delitto e se abbiano agito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
- La censura di legittimità sulla recidiva è inammissibile quando si risolve in una contestazione generica della valutazione di merito, senza evidenziare un reale vizio di motivazione o di diritto.
Come è indicizzato
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