Ordinanza n. 403/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione della studentessa alla classe successiva, unitamente ai verbali dello scrutinio finale e intermedi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento scolastico di non ammissione alla classe successiva e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre domandato l’accertamento del diritto all’ammissione alla classe successiva, ovvero, in subordine, la condanna dell’amministrazione a procedere a una nuova valutazione, tenendo conto delle assenze giustificate per motivi di malattia, nonché l’ammissione anche con riserva. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la valutazione scolastica posta a fondamento della non ammissione e il rilievo attribuito alle assenze per ragioni sanitarie; non sono invece specificati distinti motivi di ricorso articolati secondo singoli vizi di legittimità.
La decisione
Il TAR, dichiarata in via incidentale la propria giurisdizione e competenza e riservata ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito, ha respinto la domanda cautelare. Il Collegio ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, in ragione dei fatti che avevano determinato la non ammissione alla classe successiva. Non è stata quindi concessa la sospensione dell’efficacia del provvedimento né l’ammissione cautelare, anche con riserva. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non definisce il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f) ... del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli ... 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi allo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
all’articolo 52, commi 1, 2 e 5 ... del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di non ammissione scolastica richiede la sussistenza del fumus boni iuris; tale requisito non ricorre quando, sulla base dei fatti posti a fondamento della decisione scolastica, non emergano elementi sufficienti di fondatezza delle censure.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris non definisce il giudizio di merito e lascia impregiudicate le ulteriori valutazioni di rito e di merito.
- La tutela cautelare non può essere concessa per disporre l’ammissione provvisoria dello studente alla classe successiva quando non risultino, allo stato degli atti, elementi di fondatezza idonei a mettere in dubbio la valutazione scolastica impugnata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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