Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8666/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250034111, rilasciato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 6 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 9 gennaio 2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, e per la condanna del Consolato Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.; nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi ex art.30 cpa.

Giustizia amministrativa202602500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per consentire l’immatricolazione e la frequenza del corso di ingegneria informatica presso l’Università di Genova. Ha dedotto la violazione dell’art. 39 d.lgs. 286/1998, dell’art. 44-bis d.P.R. 394/1999 e dell’art. 4, comma 2, del d.m. 850/2011, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato il saldo del proprio conto corrente, pari a circa 11.000 euro, i redditi dei genitori, il reddito dello zio disponibile quale garante aggiuntivo, l’esonero dalle tasse universitarie e il contributo di Aliseo, comprensivo di alloggio e ristorazione. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita nullità della procura speciale, ritenuta priva di apostille. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per la perdita della borsa di studio, subordinata all’immatricolazione entro il 31 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria difensiva e la documentazione depositate dall’Amministrazione il 25 aprile 2026, per violazione dei termini processuali previsti dall’art. 55, comma 4, c.p.a. Ha respinto l’eccezione sulla procura speciale, rilevando che essa era stata rilasciata mediante atto pubblico formato da un notaio turco e debitamente apostillata ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Nel merito, ha accolto il ricorso limitatamente all’annullamento del diniego, ravvisando un deficit istruttorio e motivazionale. Il Consolato non aveva adeguatamente valutato il deposito bancario di circa 11.000 euro, superiore all’importo indicato nella Tabella A della direttiva ministeriale del 1° marzo 2000, né aveva considerato complessivamente i redditi dei genitori e dello zio, pari a circa 2.000 euro mensili. Il giudice ha ritenuto non ragionevole escludere in via generale la possibilità di avvalersi di un familiare diverso dai genitori quale garante aggiuntivo. Ha inoltre rilevato l’esonero dalle tasse universitarie. L’Amministrazione è stata ordinata a riesaminare l’istanza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo, della buona fede e della correttezza, al fine di consentire, ove non emergano ulteriori ostacoli, l’immatricolazione per l’anno accademico 2025-2026. È stata invece respinta la domanda di condanna al rilascio immediato del visto, poiché il vizio riscontrato imponeva la riedizione del potere e impediva al giudice di sostituirsi all’Amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. È stata respinta anche la domanda risarcitoria relativa alla perdita della borsa di studio: non era dimostrato il nesso causale con un’inerzia dell’Amministrazione, poiché il termine per il rilascio del visto non risultava scaduto al 31 dicembre 2025, anche in considerazione delle integrazioni documentali richieste e prodotte; inoltre non risultava provata la colpa dell’Amministrazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base normativa dei requisiti e delle condizioni per l’ingresso e il soggiorno degli studenti stranieri; la decisione ravvisa la necessità di una valutazione istruttoria completa dei mezzi di sostentamento.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Indicato quale disposizione in base alla quale era stata presentata l’istanza di visto per motivi di studio.

  • art. 44-bis d.P.R. 394/1999

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alla valutazione della domanda di visto per studio.

  • art. 4, comma 2, d.m. 850/2011

    Richiamato quale parametro regolamentare per la dimostrazione dei mezzi economici necessari al soggiorno per motivi di studio.

  • Allegato A, punto 15, d.m. 850/2011

    Individua i requisiti documentali ed economici rilevanti per il rilascio del visto per studio; la loro applicazione richiede la considerazione complessiva delle risorse documentate.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Indicato quale base della direttiva ministeriale recante la Tabella A per la determinazione dei mezzi finanziari di sussistenza.

  • art. 55, comma 4, c.p.a.

    La violazione dei termini per il deposito della memoria e della documentazione ha determinato l’inammissibilità degli atti difensivi tardivi dell’Amministrazione.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per ottenere la condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto; la domanda è stata respinta perché occorreva previamente riesercitare il potere.

  • art. 30 c.p.a.

    Costituisce la base della domanda risarcitoria, respinta per mancanza del nesso causale e della colpa dell’Amministrazione.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Preclude al giudice di pronunciare direttamente sul rilascio del visto quando residua un’attività amministrativa di riesercizio del potere.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale fondamento della responsabilità risarcitoria; nel caso concreto non è stata ravvisata la colpa dell’Amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, l’Amministrazione deve valutare complessivamente tutte le risorse economiche documentate dall’interessato e dai soggetti che ne garantiscono il sostentamento, senza omettere elementi oggettivi potenzialmente decisivi, quali disponibilità bancarie, esoneri dalle tasse, borse o contributi per alloggio e ristorazione.
  • La normativa sui mezzi di sostentamento non esclude in via generale che il richiedente possa avvalersi della garanzia economica di un familiare diverso dai genitori; tale possibilità deve essere esaminata concretamente, soprattutto quando il garante sia un prossimo congiunto e la sua capacità reddituale sia documentata.
  • Il diniego di visto è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non confronta analiticamente le risultanze economiche prodotte dal richiedente con il requisito dei mezzi di sostentamento e si limita a valorizzare negativamente il reddito dei genitori senza considerare le ulteriori risorse disponibili.
  • Quando l’annullamento del diniego rende necessaria una nuova valutazione amministrativa, il giudice può ordinare il riesame entro un termine determinato e fissare il vincolo conformativo derivante dalla sentenza, ma non può imporre direttamente il rilascio del visto se residuano margini di apprezzamento amministrativo.
  • La perdita di una borsa di studio non è risarcibile se non è provato che essa sia causalmente riconducibile a un ritardo illegittimo dell’Amministrazione e se, alla scadenza fissata dall’ente erogatore, il termine per la conclusione del procedimento non era ancora maturato; resta inoltre necessaria la prova della colpa dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoDecisione e riti specialiDanno da ritardo
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.