Cassazione Penale, Sentenza n. 00521/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo su euro 19.960,00. Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per errata applicazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p., sostenendo che il sequestro era stato qualificato come 'preventivo-impeditivo' basato sul pericolo che la somma potesse agevolare ulteriori reati (acquisto di droga), mentre non era stata dimostrata la provenienza illecita (esclusione dell'art. 321, comma 2). La difesa aveva prodotto documentazione (fattura n.14 del 19/03/2025 della SICOM Service) e proposto di svincolare le somme direttamente in favore del creditore per eliminare il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero valutato la versione difensiva e ne avessero rilevato la palese inverosimiglianza, motivando il pericolo di reiterazione con il quantitativo e la varietà delle sostanze, l'ingente somma e la storia criminale dell'indagato e dei familiari. Ha ritenuto irrilevante la proposta di svincolo in favore della SICOM Service alla luce della non veridicità della versione difensiva e del principio della "doppia conforme" (GIP e Riesame hanno adottato valutazioni identiche). Ha poi osservato che, indipendentemente dalla funzione impeditiva, il denaro poteva costituire prezzo del reato ai sensi dell'art. 240 comma 2 c.p.p., con conseguente ostacolo alla restituzione per effetto dell'art. 324 comma 7 c.p.p.; l'omessa deduzione su tale punto da parte del ricorrente è ulteriore motivo di inammissibilità. Condanna alle spese del grado e pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con richiamo all'art. 1, comma 64, L. n.103/2017 e alla sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p., comma 1
Consente il sequestro preventivo 'impeditivo' se sussiste il concreto pericolo che la disponibilità di beni possa agevolare la commissione di ulteriori reati; base normativa invocata per il sequestro impugnato.
art. 321 c.p.p., comma 2
Riguarda il sequestro quando sussiste prova della provenienza illecita dei beni; nel caso il GIP aveva escluso l'applicazione di questo comma, motivo sollevato dalla difesa.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Causa di ammissibilità del ricorso per cassazione (vizio di diritto); il ricorrente l'ha invocata, ma la Corte ha ritenuto il motivo non consentito o manifestamente infondato.
art. 56 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/90
Riferimenti al titolo di reato: art.56 c.p. (tentativo) e art.73 DPR 309/90 (illecita detenzione/traffico di stupefacenti), il procedimento principale in cui è stato operato il sequestro.
art. 240 c.p.p., comma 2
Definisce il concetto di prezzo o profitto del reato; la Corte ha ritenuto che il denaro, essendo collegato al reato consumato, potesse essere qualificato come prezzo del reato e rilevare ai fini della non restituzione.
art. 324 c.p.p., comma 7
Prevede l'ostacolo alla restituzione di beni che costituiscono prezzo o profitto di reato; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma indipendentemente dalla qualificazione impeditiva o anticipatoria del sequestro.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in rapporto alla valutazione delle spese e dell'eventuale dolo/colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fosse colpa tale da impedire l'imposizione equitativa delle somme.
art. 1, comma 64, L. n.103/2017
Attribuisce facoltà di aumentare la sanzione prevista per ricorsi inammissibili; richiamata per giustificare la misura di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata come riferimento per la misura sanzionatoria in caso di inammissibilità del ricorso (aumento della sanzione secondo la facoltà prevista dalla L. 103/2017).
Orientamento giurisprudenziale sul principio della "doppia conforme" e sulla motivazione
Principio consolidato della Cassazione per cui, quando GIP e Riesame sono conformi nelle conclusioni (doppia conforme), il giudice del gravame non è tenuto a confutare punto per punto le argomentazioni difensive; è sufficiente una motivazione logica e adeguata che tenga presenti i fatti decisivi. La mancata risposta a deduzioni irrilevanti o logicamente incompatibili con la decisione non costituisce vizio di motivazione decisivo.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca di un sequestro preventivo impeditivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. è necessario dimostrare in modo convincente l'assenza del pericolo concreto di reiterazione: mere attestazioni di destinazione delle somme possono essere insufficienti se la prova documentale risulta poco credibile.
- La proposta difensiva di svincolare somme direttamente a favore di un creditore non elimina automaticamente il periculum se il giudice ritiene non veritiera la versione sul titolo di provenienza; la misura deve essere valutata nel contesto complessivo degli elementi di fatto (quantità di droga, varietà, storia criminale).
- Quando GIP e Tribunale del Riesame sono concordi ('doppia conforme'), la Corte non richiede che siano confutate punto per punto tutte le argomentazioni difensive: è sufficiente una motivazione coerente che dimostri di aver tenuto presente i fatti decisivi; le argomentazioni incompatibili con la decisione possono essere implicitamente disattese.
- Se esistono elementi che collegano il denaro al reato (prezzo o profitto), trova applicazione l'art. 324 c.p.p., comma 7, che ostacola la restituzione; la relativa deduzione deve essere affrontata dal ricorrente se vuole impedirne l'utilizzo come autonoma ratio decidendi.
- In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato ai vizi di diritto e a carenze motivazionali radicali: per evitare l'inammissibilità il ricorrente deve formulare censure giuridicamente ammissibili e, se esistono più 'rationes decidendi', censurarle tutte quando sono autonome e autosufficienti.
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