Cassazione Penale, Sentenza n. 13974/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha dichiarato l'attuale pericolosità sociale del Caputo e disposto l'esecuzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 6 e 14, comma 2‑ter d.lgs. 159/2011 e art. 27 Cost.) per aver omesso di considerare i numerosi e recenti elementi positivi ricavati dalle relazioni della Casa Circondariale (buona condotta, partecipazione a corsi, richiesta di lavoro, ammissione di responsabilità) e per aver dato valore esclusivo ai precedenti penali, nonostante fossero anteriori al periodo detentivo. Denunciata inoltre carenza assoluta di motivazione circa la persistenza della pericolosità sociale: la Corte d'Appello avrebbe ritenuto irrilevante il periodo detentivo di nove mesi e l'assenza di nuovi reati durante gli arresti domiciliari, in contrasto con la sentenza Corte Cost. 162/2024 che consente di valorizzare anche periodi detentivi inferiori ai due anni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse adeguata, logica e non meramente formale: ha valorizzato elementi quali la brevità della detenzione rispetto alla molteplicità e gravità dei precedenti, le numerose violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione, la recente commissione di reati (agosto 2023), la persistenza della tossicodipendenza e la precedente ripresa di attività delittuose dopo detenzioni. Ha altresì considerato i profili favorevoli indicati dalla difesa ma ritenuti subvalenti. La Corte ha escluso la violazione di legge richiamata dal ricorrente, precisando che la pronuncia della Corte Costituzionale n.162/2024 non elimina la discrezionalità giudiziale nel valutare la pericolosità sociale quando la valutazione sia congrua e approfondita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 14, comma 2‑ter
Norma richiamata quale titolo dell'intervento esecutivo della precedente misura di prevenzione: il giudice ha ritenuto corretta l'esecuzione del provvedimento alla luce della persistenza della pericolosità sociale accertata.
d.lgs. 159/2011, art. 6
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della pericolosità; la Corte ha ritenuto che non fosse stata violata la norma nella ricostruzione dei presupposti della misura.
d.lgs. 159/2011, art. 10, comma 3
Applicato per delimitare la rimessione in sede di impugnazione: il ricorso contro i decreti della Corte d'Appello in materia di misure di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge, con conseguente limite al sindacato sulla motivazione.
Costituzione, art. 27
Richiamata dal ricorrente in ordine alla funzione rieducativa della pena; la Corte ha valutato comunque che gli elementi negativi sopravanzavano gli elementi rieducativi invocati.
Corte Costituzionale, sentenza n. 162/2024
La Corte di merito ha richiamato la pronuncia come principio secondo cui la pericolosità sociale deve essere valutata effettivamente e non sulla base di presunzioni assolute, ma ha precisato che ciò non elimina la latitudine discrezionale del giudice quando la valutazione sia congrua e approfondita.
cod. proc. pen., art. 616
Norma invocata per la condanna alle somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e manifestamente infondato.
Massime di principio
- I giudici devono valutare la sussistenza della pericolosità sociale mediante un bilanciamento dei fattori favorevoli e sfavorevoli: la mera esistenza di elementi positivi (buona condotta in carcere, corsi, richiesta di lavoro) non esclude la misura se prevalgono elementi negativi concreti e recenti.
- Il dissenso sulla motivazione è sindacabile in sede di impugnazione limitatamente ai casi di motivazione inesistente o puramente apparente; non è ammesso un sindacato esteso quando la decisione contiene un'analisi concreta e logicamente coordinata degli elementi.
- La valutazione del periodo detentivo è contestuale: periodi brevi possono essere valorizzati a favore dell'interessato (soprattutto secondo Corte Cost. 162/2024), ma non sono di per sé decisivi se sussistono gravi precedenti, recidive e indicatori attuali di rischio (es. tossicodipendenza, violazioni delle prescrizioni).
- La persistenza di una tossicodipendenza e la recidiva storica hanno forte peso nella valutazione della pericolosità sociale e possono prevalere su comportamenti positivi osservati nella fase carceraria.
- L'assenza di nuovi reati durante un periodo di detenzione o di arresti domiciliari è un elemento valutabile ma non prova automatica del venir meno della pericolosità: va considerata insieme alla possibilità effettiva di compiere reati nelle condizioni concrete dell'individuo.
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