Sentenza del 02/03/2017 n. 164 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari e definizione agevolata - Somme da accertamenti fiscali per omessa dichiarazione - Inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del regime agevolato previsto per i residenti nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009. In particolare, si discuteva se la sospensione dei termini e la definizione agevolata disciplinate dall'art. 33 della legge n. 183/2011 potessero estendersi anche alle somme richieste dall'Amministrazione finanziaria a seguito di accertamento fiscale per omessa presentazione della dichiarazione.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'agevolazione opera esclusivamente per i versamenti tributari dovuti in via ordinaria mediante autoliquidazione. Essa non è applicabile alle somme determinate a seguito di un accertamento fiscale fondato sull'omessa dichiarazione, poiché tali importi non derivano da un'autoliquidazione spontanea del contribuente. Il ricorso è pertanto risultato infondato, con prevalenza della posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 33 della legge n. 183/2011
Il regime agevolato per i residenti nel cratere sismico si applica ai versamenti dovuti per autoliquidazione.
La norma è stata interpretata restrittivamente: riguarda i tributi che il contribuente deve calcolare e versare autonomamente, mentre non comprende le somme accertate dall'Amministrazione finanziaria per omessa dichiarazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali straordinarie connesse a calamità naturali devono essere applicate entro i limiti oggettivi espressamente previsti dalla legge.
- La distinzione tra somme dovute per autoliquidazione e somme risultanti da un accertamento fiscale è decisiva: le prime possono rientrare nell'agevolazione, le seconde ne sono normalmente escluse se la norma non le menziona espressamente.
- La sospensione o definizione agevolata non può essere automaticamente estesa alle violazioni dichiarative, come l'omessa presentazione della dichiarazione.
- In situazioni analoghe occorre verificare la fonte del debito tributario, il periodo d'imposta, il tipo di obbligo violato e l'esatto ambito applicativo della disposizione agevolativa.
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