Cassazione Penale, Sentenza n. 41211/2024 del 11/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Riparazione per ingiusta detenzione: Fenu era stato posto in custodia cautelare in carcere con ordinanza del GIP del 30/12/2019 per reati connessi all'art. 74 d.P.R. 9/10/1990; in giudizio abbreviato fu assolto il 02/12/2020 (sentenza irrevocabile 14/06/2021). La Corte d'appello ha rigettato la domanda di riparazione ritenendo che l'istante avesse posto sistematicamente le proprie energie al servizio del sodalizio (ruolo di fiduciario, ripetuti incontri, uso di smartphone del gruppo, diffusione di schede telefoniche) e che la sua assidua frequentazione dei correi integri colpa grave ostativa all'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. La motivazione: la Corte territoriale ha indebitamente fondato la decisione sull'ordinanza cautelare senza tener conto della sentenza di assoluzione che aveva smentito fatti essenziali (p. es. la posizione di servizio al sodalizio) e che aveva accertato che Fenu era "alle dipendenze dello Zedde" — configurazione diversa e comunque smentita dall'assoluzione. La Cassazione ha ricordato il principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare autonomamente tutti gli elementi probatori e non può ritenere provati fatti che il giudice di merito ha escluso; pertanto va rifatto il giudizio sulla riparazione alla luce degli "elementi accertati o non negati".
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990
art. 74, commi 1, 2, 3 e 4
Norma che ha inquadrato i reati per i quali era stata disposta la misura cautelare; rilevante come oggetto dell'imputazione ma non decisiva per il giudizio di riparazione se gli elementi sono stati poi smentiti in sede di merito.
art. 80, comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990
Richiamata nella contestazione originaria; attenua o precisa la fattispecie contestata ma non incide sul principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare autonomamente gli elementi probatori.
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)
Principio consolidato: il giudice della riparazione deve apprezzare autonomamente e compiutamente gli elementi probatori per verificare l'eventuale dolo o colpa grave, motivando adeguatamente il convincimento raggiunto.
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (La Fornara)
Occorre una valutazione ex ante, autonoma rispetto al processo di merito; il giudice della riparazione deve stabilire se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di configurabilità del reato, senza applicare il criterio "oltre ogni ragionevole dubbio".
Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 (Piccolo)
Il comportamento dell'interessato va valutato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, salvo che quegli elementi siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nella sentenza di assoluzione.
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima)
Il giudice della riparazione deve basarsi su dati di fatto "accertati o non negati" ed escludere decisioni fondate su mere congetture o su fatti che il giudice di cognizione ha ritenuto non provati.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha un obbligo di valutazione autonoma degli elementi probatori: non basta richiamare l'ordinanza cautelare se il giudizio di merito ha smentito fatti essenziali.
- Una sentenza di assoluzione che neutralizza o esclude la valenza degli elementi indiziari alla base della custodia cautelare limita fortemente la possibilità di ritenere la "colpa grave" del detenuto per ottenere la riparazione.
- Per accertare la colpa grave non si deve ricostruire il reato ma verificare, ex ante, se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza del reato; tuttavia non si possono ritenere provati fatti espressamente esclusi dal giudice di merito.
- Il giudice della riparazione deve fondare la decisione su "elementi accertati o non negati": prove meramente congetturali o circostanze smentite dalla sentenza definitiva non possono reggere il rigetto dell'indennizzo.
- Se la Corte territoriale si basa su valutazioni del GIP non confermate dal giudice di merito, la decisione è viziata e può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe, chi chiede riparazione dovrebbe documentare e valorizzare la sentenza definitiva di assoluzione (motivazioni che neutralizzano gli indizi), mentre la difesa della pubblica accusa deve indicare elementi concreti e non contraddetti che dimostrino comportamento gravemente colposo o doloso dell'interessato.
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