Sentenza n. 2160/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato il Ministero all’accredito di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 856/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato. La sentenza da eseguire aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, alle medesime condizioni del personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente € 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provati il contenuto della sentenza da eseguire, il suo passaggio in giudicato e il rispetto delle formalità e dei termini di notificazione all’Amministrazione debitrice. L’assenza di prova dell’adempimento e di contestazioni circa fatti modificativi o estintivi del credito ha comportato l’accertamento dell’inadempimento. Il Ministero è stato condannato a rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e ad accreditarvi € 1.500,00 per gli anni scolastici indicati, con interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme entro un ulteriore termine di sessanta giorni e di depositare una relazione sugli adempimenti eseguiti. Il commissario non avrà diritto a compenso, in quanto dipendente pubblico della struttura debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato, compresa la fissazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti sulle somme spettanti in esecuzione della sentenza.
l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento era stato disposto dal giudicato da eseguire.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese di lite, facendo riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari e alle fasi studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato contiene una condanna pecuniaria e l’Amministrazione non dimostra di aver adempiuto né allega fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione, il giudice può ordinare l’esecuzione mediante il pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori stabiliti dal giudicato.
- L’esecuzione di un giudicato passato in cosa giudicata presuppone la verifica del contenuto precettivo della pronuncia, del suo passaggio in giudicato e del rispetto delle formalità di notificazione; accertati tali presupposti, la mancata prova dell’adempimento giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato, per assicurare l’attuazione concreta del giudicato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega, quando l’incarico sia funzionale alla liquidazione e corresponsione delle somme dovute; se il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non gli spetta uno specifico compenso.
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