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Sentenza

Sentenza n. 2160/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato il Ministero all’accredito di € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 856/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato. La sentenza da eseguire aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, alle medesime condizioni del personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente € 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provati il contenuto della sentenza da eseguire, il suo passaggio in giudicato e il rispetto delle formalità e dei termini di notificazione all’Amministrazione debitrice. L’assenza di prova dell’adempimento e di contestazioni circa fatti modificativi o estintivi del credito ha comportato l’accertamento dell’inadempimento. Il Ministero è stato condannato a rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e ad accreditarvi € 1.500,00 per gli anni scolastici indicati, con interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme entro un ulteriore termine di sessanta giorni e di depositare una relazione sugli adempimenti eseguiti. Il commissario non avrà diritto a compenso, in quanto dipendente pubblico della struttura debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato, compresa la fissazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti sulle somme spettanti in esecuzione della sentenza.

  • l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento era stato disposto dal giudicato da eseguire.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese di lite, facendo riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari e alle fasi studio e istruttoria/trattazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato contiene una condanna pecuniaria e l’Amministrazione non dimostra di aver adempiuto né allega fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione, il giudice può ordinare l’esecuzione mediante il pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori stabiliti dal giudicato.
  • L’esecuzione di un giudicato passato in cosa giudicata presuppone la verifica del contenuto precettivo della pronuncia, del suo passaggio in giudicato e del rispetto delle formalità di notificazione; accertati tali presupposti, la mancata prova dell’adempimento giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato, per assicurare l’attuazione concreta del giudicato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega, quando l’incarico sia funzionale alla liquidazione e corresponsione delle somme dovute; se il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non gli spetta uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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