Cassazione Penale, Ordinanza n. 31991/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del giudice di sorveglianza ritenuta congrua e immune da fratture logiche. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 26/03/2025, che aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà avanzate dal detenuto. Con due motivi tra loro connessi si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione; tuttavia, secondo la Corte, le doglianze non si confrontavano realmente con gli elementi fattuali decisivi posti a base della decisione impugnata e miravano piuttosto a ottenere una diversa lettura del materiale già esaminato dal giudice di merito. Il Tribunale aveva valorizzato la gravità dei reati, l'entità della pena residua da espiare, i gravi illeciti disciplinari commessi in detenzione, l'accertata detenzione e utilizzazione con altri ristretti di telefoni cellulari per comunicare con l'esterno, anche con soggetti appartenenti a gruppi criminali, e fatti più recenti del 2015 ritenuti idonei a incrinare il percorso riabilitativo. Sulla base di tali elementi era stato espresso un giudizio di insussistenza dei presupposti di affidabilità e di inidoneità delle misure non contenitive a contenere la pericolosità del soggetto.
Massime di principio
- In tema di misure alternative alla detenzione, il diniego può fondarsi legittimamente su un giudizio complessivo di pericolosità desunto da gravità dei reati, residuo di pena, condotte disciplinari in carcere e ulteriori elementi sintomatici della mancanza di affidabilità.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una mera rivalutazione del fatto o degli elementi probatori già scrutinati dal giudice di merito, quando la motivazione dell'ordinanza impugnata sia logicamente coerente e non presenti vizi manifesti.
- La detenzione e l'uso di telefoni cellulari in carcere, specie se funzionali a contatti con l'esterno e con ambienti criminali, possono essere valorizzati come indice negativo ai fini della prognosi sul rispetto delle prescrizioni e sulla idoneità delle misure non custodiali.
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