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Sentenza

Sentenza n. 2355/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 40/2025 emessa in data 30 gennaio 2025 dal Tribunale di Como.

Giustizia amministrativa202504784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 40/2025 del Tribunale di Como, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando il Ministero all’esecuzione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione spontanea della pronuncia. Il Ministero si è costituito senza contestare né l’inadempimento né la notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 febbraio 2025. Ha ritenuto così soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, con ulteriori sessanta giorni per adempiere. Il commissario dovrà determinare l’importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato, senza compenso aggiuntivo poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La norma è richiamata quale ulteriore presupposto per l’esecuzione della pronuncia nei confronti dell’Amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La richiesta di condanna al pagamento di una somma per l’inosservanza del giudicato è stata respinta perché, considerata l’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, notificata e recante un obbligo di provvedere, anche se la pronuncia da eseguire è stata emessa dal giudice ordinario.
  • Accertati il passaggio in giudicato della pronuncia e l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo amministrativo le cui funzioni istituzionali comprendano l’attività necessaria all’esecuzione; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso per l’incarico commissariale.
  • La condanna prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all’esiguità dell’obbligazione da eseguire, una misura diversa da quella meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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