Cassazione Penale, Sentenza n. 11084/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Valorgi era stato condannato in appello per il reato di tentato omicidio in danno di Cristian Panetta (fatto avvenuto il 2 luglio 2018), con l'aggravante dei futili motivi, alla pena di 4 anni e 8 mesi. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo, principalemente: (1) insufficienza e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.), sostenendo che la sua reazione sarebbe stata immediata e continuativa all'aggressione subita; (2) manifesta contraddittorietà della motivazione quanto alla qualificazione del reato come tentato omicidio e alla sussistenza dell'elemento psicologico, deducendo l'assenza del dolo omicidiario, l'inidoneità dell'arma e la scarsa gravità delle lesioni dalla vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la legittima difesa non era configurabile perché l'aggressione si era già esaurita quando Valorgi ha colpito la vittima, che era rientrata nella propria auto; la reazione non era diretta a tutelare un pericolo attuale. Ha ritenuto provata la sussistenza del tentato omicidio sulla base di elementi indiretti (uso di un coltello, direzione del colpo al collo, referto del pronto soccorso e consulenza medico-legale che attestava l'idoneità potenzialmente letale della ferita). Ha respinto i rilievi sull'elemento psicologico, richiamando il principio che il dolo nel tentato omicidio può desumersi dalla condotta e dall'idoneità dell'azione valutata ex ante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen. (legittima difesa)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la legittima difesa richiede un pericolo attuale e proporzionata reazione; quando l'aggressore ha cessato l'azione (è rientrato nella vettura) la reazione successiva non può essere considerata scriminante; vale anche per la legittima difesa putativa se la situazione di pericolo è cessata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Il vizio denunciato ai sensi di questa norma (insufficienza/illogicità della motivazione) va valutato alla luce dei limiti della Cassazione: il travisamento della prova è rilevante solo se l'errore disarticola l'intero ragionamento probatorio; la semplice diversa valutazione dei fatti non è sufficiente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti nella motivazione del ricorso)
Il ricorso è trattato nei limiti necessari alla motivazione come previsto dalla norma; la Corte ricorda che il ricorso deve contenere deduzioni utili e riferite agli atti.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La Corte d'Appello ha valutato la pena nel minimo edittale ritenendola adeguata al disvalore del fatto e conforme ai parametri dell'art. 133; la Cassazione non ha ritenuto la decisione sanzionatoria manifestamente illogica.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese in caso di inammissibilità)
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per l'irritualità e colpa dell'impugnazione, ha disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La legittima difesa richiede pericolo attuale e proporzionalità: se l'aggressore ha cessato l'azione (es. è rientrato nell'auto) la reazione successiva difficilmente sarà scriminata.
- Nel delitto di tentato omicidio il dolo omicidiario può essere desunto indirettamente dalla condotta: arma pericolosa, direzione del colpo verso parti vitali (collo), violenza del gesto e contesto costituiscono indizi rilevanti per ricostruire l'animus necandi.
- L'idoneità dell'azione va valutata ex ante (secondo le condizioni prevedibili dal soggetto al momento dell'atto), non in base all'esito concreto; esiti non letali non escludono il tentato omicidio se l'azione era potenzialmente letale.
- In Cassazione non è permesso un mero riesame del merito probatorio: il ricorso per travisamento della prova è ammissibile solo se l'errore denunciato incide sostanzialmente e disarticola la motivazione così da rendere manifestamente illogica la decisione impugnata.
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende per l'irritualità o colpa dell'impugnazione.
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