Ordinanza n. 2706/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a) dell’Ordinanza n. 27 del 16/02/2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, all’articolo 6 “Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative”, comma 2, stabilisce che “Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto, né alle procedure di cui all’articolo 14, comma 22:… e) coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione; …”; b) del successivo articolo 7 “Istanza di partecipazione” della medesima Ordinanza Ministeriale, nella parte cui stabilisce che “2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento/permanenza unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”. c) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale. Nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze della provincia di Roma, nella I Fascia per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II Grado e nella II Fascia per la classe di concorso B021 – Laboratori di Servizi Enogastronomici, Settore Sala e Vendita, nonché nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui esclude dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto chi sia stato licenziato disciplinarmente, nonché nella parte relativa alla presentazione telematica delle istanze
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già in servizio come collaboratrice scolastica con contratto a tempo determinato, era stata licenziata senza preavviso nel 2019 per motivi disciplinari. Ha impugnato l'Ordinanza ministeriale n. 27/2026, contestando la previsione che impedisce l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle corrispondenti graduatorie di istituto a chi sia stato licenziato da una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero abbia subito la sanzione disciplinare del licenziamento o della destituzione. Ha inoltre impugnato la disposizione sulle modalità esclusivamente telematiche di presentazione dell'istanza e ha chiesto il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie per le classi di concorso indicate. In sede cautelare ha domandato la sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza dei presupposti richiesti dall'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto, con valutazione propria della fase cautelare, che la previsione contestata riproduca il divieto previsto dall'art. 2, comma 7, d.P.R. 487/1994, relativo all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di soggetti licenziati per motivi disciplinari. Secondo il Collegio, il licenziamento disciplinare ricorre quando i fatti addebitati incidono direttamente e immediatamente sul vincolo fiduciario del rapporto di lavoro. La disposizione non appare prima facie irragionevole, poiché mira a impedire che chi abbia interrotto il precedente rapporto di servizio per comportamenti ritenuti ostativi dalla pubblica amministrazione possa riacquisire lo status di dipendente pubblico, in coerenza con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Non sono quindi ravvisabili, allo stato del giudizio, elementi sufficienti per sospendere l'efficacia dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto che nel caso concreto non ricorressero condizioni sufficienti per concedere la sospensione.
art. 6, comma 2, lett. e), Ordinanza ministeriale n. 27/2026
Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto [...] coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione.
La disposizione è stata ritenuta, in sede cautelare, non prima facie irragionevole e finalizzata a impedire il reinserimento nel pubblico impiego di chi sia stato destinatario di licenziamento disciplinare.
art. 2, comma 7, d.P.R. 487/1994
Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati [...] licenziati [...] per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.
La disposizione dell'ordinanza ministeriale è stata considerata riproduttiva del divieto regolamentare di assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei soggetti licenziati per motivi disciplinari.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento dell'amministrazione è indicato quale fondamento della ragionevolezza, in sede cautelare, del divieto di accesso alle graduatorie per chi sia stato licenziato disciplinarmente.
art. 55-quater, comma 1, lett. d), d.lgs. 165/2001
È richiamato quale base normativa del licenziamento disciplinare precedentemente inflitto alla ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, una disposizione che esclude dall'accesso a procedure di reclutamento o inserimento nelle graduatorie della pubblica amministrazione chi sia stato licenziato disciplinarmente non è prima facie irragionevole quando sia diretta a evitare il reinserimento nel pubblico impiego di soggetti il cui precedente rapporto sia cessato per comportamenti ritenuti incompatibili con la prosecuzione del vincolo fiduciario.
- Il licenziamento per motivi disciplinari presuppone, secondo la valutazione cautelare resa nel provvedimento, fatti addebitati al dipendente idonei a incidere in modo diretto e immediato sul vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 274/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 1047/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 170/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →