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Sentenza

Sentenza n. 14847/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento A) del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14.12.2022, portante “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e dei relativi allegati ad essa acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese, le seguenti deliberazioni, non cognite, assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Liguria, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012: (i) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL 1 Sistema sanitario Regione Liguria n. 719 del 14.8.2019; (ii) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario Straordinario dell''''ASL 2 Sistema sanitario Regione Liguria n. 655 del 21.8.2019; (iii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL 3 Sistema sanitario Regione Liguria n. 397 del 23.8.2019; (iv) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL 4 Sistema sanitario Regione Liguria n. 582 del 22.8.2019; (v) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario Straordinario dell''''ASL 5 Sistema sanitario Regione Liguria n. 45 del 22.8.2019; (vi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338 del 29.8.2019; (vii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'IRCCS G. Gaslini n. 672 del 26.8.2019; (viii) nota a firma congiunta da parte del D.G. di A.Li.Sa. e del D.G. del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità, con prot. 2022-1426291 del 7.12.2022, concernente “Payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018”, con la quale sono stati “evidenziati, come dettagliato nell''''Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli importi del ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici derivanti dal superamento del tetto di spesa, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018…”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 11.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter,d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202310585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di certificazione e ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto regionale che individuava le aziende fornitrici e gli importi dovuti a titolo di ripiano per il superamento dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, l'accordo Stato-Regioni e gli ulteriori atti presupposti relativi alla determinazione del tetto, alla certificazione del superamento e alla quantificazione del fatturato dei singoli fornitori. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, versando l'importo ridotto pari al 25% del debito indicato nei provvedimenti regionali, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il Tribunale non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in senso tecnico, poiché l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 richiede cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento, da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, dell'avvenuto pagamento, mediante apposito provvedimento comunicato al TAR. Nel fascicolo non risultava depositato alcun attestato regionale relativo al pagamento, né risultava una comunicazione dell'ente alla segreteria del Tribunale. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente, l'adesione alla procedura di riduzione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie sono stati ritenuti elementi univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., senza esame dei motivi di merito. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici in relazione al superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (...) si intendono assolti con il versamento (...) della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali (...)

    La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al payback dei dispositivi medici richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento regionale o provinciale dell'avvenuto pagamento, con comunicazione al TAR.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene carenza di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta da fatti, atti univoci e comportamenti processuali delle parti, anche quando non siano integrati tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere in senso tecnico.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul payback dei dispositivi medici si perfeziona soltanto quando ricorrono cumulativamente il tempestivo versamento, da parte dell'impresa fornitrice, della quota ridotta prevista dalla legge e l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente, con pubblicazione e comunicazione al giudice amministrativo.
  • La mancata produzione dell'attestazione regionale o provinciale dell'avvenuto pagamento impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche se l'impresa dichiara di avere aderito alla procedura di definizione agevolata e di avere effettuato il versamento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., sulla base di fatti o atti univoci e del comportamento processuale delle parti, anche quando non sia configurabile la cessazione della materia del contendere in senso tecnico.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza esame dei motivi di merito e costituisce un esito processuale distinto dalla cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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