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Sentenza

Sentenza n. 97/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 259/2024 del 10.09.2024, resa nel giudizio n. 79/2024 R.G..

Giustizia amministrativa202500318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 259/2024, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto, quale docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, al beneficio della carta del docente per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. Ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero e chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione sulla base dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, della sua notificazione all'Amministrazione in copia conforme tramite PEC e della riconducibilità del titolo giudiziale al novero delle decisioni del giudice ordinario eseguibili mediante giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Campobasso e adeguata la notificazione del titolo in copia conforme all'Amministrazione, rilevando che, a seguito delle modifiche all'art. 475 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario del lavoro può essere attuata mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per l'importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su istanza della ricorrente e da eseguire entro ulteriori 40 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il ricorso per ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti

    Per l'esecuzione delle sentenze, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la copia attestata conforme all'originale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha introdotto le modifiche all'art. 475 c.p.c. relative alla forma del titolo esecutivo giudiziale.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, applicata dal giudice alla forma del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di statuizioni rimaste ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • Per dimostrare l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza è necessario comprovare il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni esecutive contenute nella sentenza.
  • A seguito della modifica dell'art. 475 c.p.c. applicabile dal 28 febbraio 2023, per portare in esecuzione una sentenza non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all'originale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte interessata in caso di persistente inadempimento, fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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