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Sentenza

Sentenza n. 7351/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, 1. della Determinazione del Settore II - LL-PP- - Tecnico Manutentivo - Urbanistica n. R.G. 414 del 3 luglio 2025 (n. settoriale 10) (di seguito, anche, "Determinazione " o " Provvedimento") con cui il Comune di Rignano Flaminio ha concluso per la "realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati gli impianti di Vodafone Italia nel Comune di Rignano Flaminio (Via dell'Aquila n. 2 N.C.E.U. di Rignano Flaminio, FG. 22, Part.lla 1913)"; 2. del parere favorevole espresso da ARPALAZIO - Dipartimento Pressioni sull'Ambiente Servizio Sezione Provinciale di Roma Unità Controlli 2 prot. n. 34499 del 17 maggio 2025, ; 3. del provvedimento di autorizzazione emanato contestualmente alla chiusura positiva della Conferenza di servizi convocata con Prot. 10665 del 3 giugno 2025, non pubblicato; 4. di tutti i verbali della Conferenza di servizi indetta con prot. n. 11879 del 3 giugno 2025, non pubblicati; 5. di tutti gli atti e i provvedimenti inerenti il procedimento concluso con l'approvazione della realizzazione della infrastruttura in esame (" Procedimento"), non pubblicati; 6. di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguenziale e/o collegato a quelli suindicati, ancorché non conosciuto. nonché in via istruttoria, per la condanna, anche ex artt. 64 e ss. e 46 co. 2, c.p.a., e/o ex art. 116, co. 2 c.p.a. del Comune di Rignano Flaminio a depositare tutti gli atti del Procedimento, con particolare (e non esaustivo) riferimento a: - "L'istanza unica presentata da INWIT S.p.A. prot. REP_PROV_RM/RM-SUPRO/0068333 del 17/05/2025 e registrata al protocollo comunale n. 10665 del 19/05/2025; - Il parere di ARPALazio prot. n. 11252 del 26/05/2025 allegato sotto la lettera A) alla Determina n. 414/2025; - I pareri acquisiti in Conferenza di Servizi, comprese eventuali osservazioni o prescrizioni; - Il verbale completo della Conferenza di Servizi indetta con prot. n. 11879 del 03/06/2025; - Il parere della Soprintendenza per il PNRR e di eventuali altri Enti coinvolti (Ministero della Cultura - MiC, Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata); - Il contratto di locazione o lo schema di contratto approvato con D.C.C. n. 17 del 30/05/2025; - La documentazione tecnica e progettuale presentata da INWIT S.p.A., ivi inclusi: Schede tecniche di progetto; Diagrammi di irradiazione delle antenne e valori di campo elettromagnetico stimati; Planimetrie, rendering e simulazioni visive dell'impianto; Analisi della copertura attuale e prevista post operam; Studio delle soluzioni alternative eventualmente esaminate; - Le valutazioni urbanistiche ed edilizie espresse dall'Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata, con riferimento alla compatibilità con il Piano comunale degli impianti e alle norme edilizie; Privata, con riferimento alla compatibilità con il Piano comunale degli impianti e alle norme edilizie; - Eventuali analisi di impatto paesaggistico e ambientale, comprese le valutazioni su rischi sanitari per la popolazione e per soggetti elettrosensibili; - Eventuali relazioni di impatto cumulativo con altri impianti presenti nel territorio comunale; - L'autorizzazione sismica rilasciata ai sensi degli artt. 65, 93, 94 e 94bis del DPR 380/2001 e del Regolamento Regionale 26/2020; - Gli atti relativi a eventuali corrispettivi, canoni o incentivi economici per la locazione delle aree comunali concesse; - Copia della determinazione conclusiva n. 414 del 03/07/2025 con eventuali allegati integrali”. e con riserva di motivi aggiunti una volta ottenuta la documentazione istruttoria relativa al procedimento di autorizzazione per la costruzione dell'impianto.

Giustizia amministrativa202512216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale conclusiva della conferenza di servizi e autorizzazione alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni con impianti di telefonia mobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (residenti controinteressati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, residenti in prossimità del sito destinato all'installazione dell'infrastruttura, hanno impugnato l'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.lgs. 259/2003, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'obbligo di pubblicizzare l'istanza autorizzatoria, nonché degli obblighi di partecipazione, pubblicità e motivazione, con travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e irrazionalità. Con il secondo motivo hanno contestato la mancata considerazione dell'elevata densità abitativa dell'area, l'omessa individuazione o valutazione di siti alternativi e la violazione della legge n. 36/2001 e del regolamento comunale sugli impianti di telecomunicazione, in relazione all'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. È stata inoltre proposta una domanda istruttoria e di accesso agli atti, anche ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere e hanno dedotto l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il Tribunale ha anzitutto dichiarato superata, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., poiché gli atti rilevanti del procedimento erano stati depositati in giudizio. Ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione e interesse: la documentazione anagrafica e la relazione sul deprezzamento degli immobili hanno dimostrato lo stabile e significativo collegamento dei ricorrenti con l'area e il pregiudizio rilevante per il godimento degli immobili e per la qualità della vita. Nel merito ha accolto il primo motivo. La disciplina applicabile imponeva allo sportello competente di pubblicizzare l'istanza, senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. Tale pubblicità è funzionale a consentire la partecipazione dei soggetti portatori di un interesse qualificato, tra cui i residenti esposti al futuro campo elettromagnetico o interessati agli aspetti urbanistici ed edilizi. La mera convocazione del Consiglio comunale non era sufficiente: occorreva la pubblicazione dell'istanza nell'Albo Pretorio online. L'omissione ha determinato l'illegittimità dell'autorizzazione e non poteva essere sanata dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Le modifiche normative introdotte dall'art. 27 l. 182/2025 non erano applicabili ratione temporis. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La determinazione comunale è stata annullata; l'amministrazione dovrà riesercitare il potere previa pubblicità dell'istanza e previo contraddittorio con gli eventuali controinteressati. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003

    Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

    L'obbligo di pubblicità dell'istanza autorizzatoria è posto a tutela della partecipazione dei soggetti portatori di un interesse qualificato.

  • art. 87, comma 4, d.lgs. 259/2003

    Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

    Secondo il giudice, questa era la disposizione ratione temporis applicabile e imponeva la pubblicazione dell'istanza, anche mediante Albo Pretorio online.

  • artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003

    Costituiscono la base normativa del procedimento autorizzatorio per la realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Disciplina la conferenza di servizi semplificata e asincrona utilizzata nel procedimento.

  • artt. 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Sono stati invocati dai ricorrenti in relazione agli obblighi di motivazione, partecipazione e contraddittorio procedimentale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La disciplina dei vizi formali non invalidanti non è stata ritenuta applicabile all'omessa pubblicità dell'istanza autorizzatoria.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    È stato invocato in relazione alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e alla valutazione di siti alternativi.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda istruttoria e di accesso è stata ritenuta priva di interesse sopravvenuto poiché gli atti rilevanti erano stati depositati nel giudizio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibilità di precisare e comprovare nel corso del processo lo specifico pregiudizio fondante l'interesse a ricorrere.

  • art. 27 l. 182/2025

    Le innovazioni introdotte da tale disposizione non sono state applicate perché successive al procedimento, in applicazione del principio tempus regit actum.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, l'amministrazione competente deve pubblicizzare l'istanza senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, così da consentire la partecipazione dei soggetti portatori di un interesse qualificato.
  • La mera convocazione di un organo comunale non sostituisce la pubblicità dell'istanza autorizzatoria prevista dalla disciplina sulle infrastrutture di telecomunicazione; la pubblicazione nell'Albo Pretorio online costituisce una modalità idonea ad assicurare la conoscibilità dell'istanza presso la popolazione interessata.
  • L'omessa pubblicità dell'istanza autorizzatoria incide sulle garanzie partecipative dei soggetti qualificati e determina l'illegittimità del provvedimento conclusivo; tale vizio non è sanabile mediante l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • La vicinitas e lo stabile collegamento con l'area interessata radicano la legittimazione; l'interesse a ricorrere richiede inoltre la prospettazione e la prova di uno specifico pregiudizio, che può essere dimostrato anche attraverso la documentazione relativa alla residenza, al godimento dell'immobile e al suo possibile deprezzamento.
  • Quando l'autorizzazione è annullata per omessa pubblicità dell'istanza, l'amministrazione deve riesercitare il potere previa pubblicazione dell'istanza e instaurazione del contraddittorio procedimentale con gli eventuali controinteressati, conservando gli spazi valutativi ad essa spettanti.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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