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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19627/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di somme dovute in forza di saldi negativi di due conti correnti e di un residuo di finanziamento chirografario. In via riconvenzionale aveva chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'illegittima segnalazione a sofferenza del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, segnalazione che sarebbe stata già dichiarata illegittima con un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e dichiarato inammissibile la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva poi ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria ma infondata, osservando che non era stata fornita prova né del fatto costitutivo della pretesa né del pregiudizio lamentato, anche perché il provvedimento cautelare prodotto non era nel fascicolo per smarrimento del fascicolo di parte e non era stata chiesta la sua ricostruzione. Il ricorrente ha quindi denunciato: (i) violazione dell'art. 342 c.p.c. e di norme sulle prove testimoniali, sostenendo che la censura in appello riguardava anche la mancata ammissione delle prove orali; (ii) violazione delle norme su onere della prova, valutazione delle prove e risarcimento del danno, sostenendo che l'ordinanza cautelare e la parziale esecuzione spontanea della banca avrebbero dimostrato l'an debeatur e che il danno da illegittima segnalazione sarebbe in re ipsa e liquidabile equitativamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura principale non scalfisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato il rigetto della pretesa risarcitoria sulla mancanza di prova del fatto costitutivo dell'illegittima segnalazione. Ha inoltre affermato che, una volta dichiarata inammissibile o infondata una doglianza diretta contro una delle rationes autonome della decisione, difetta l'interesse a esaminare le ulteriori censure, anche quelle relative al danno, perché la sentenza resterebbe comunque sorretta da altra ratio non colpita. Il ricorrente è stato condannato alle spese nei confronti della banca resistente; le spese sono state invece compensate nel rapporto con la società cessionaria, ritenuta estranea al merito della lite e destinataria di un controricorso inammissibile. È stato inoltre dato atto del contributo unificato დამატivo dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per censurare la ritenuta insufficienza dei motivi di appello; la Corte non accoglie la censura perché non incide sulla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 177 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme violate in relazione alla gestione delle prove; non viene ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 244 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di prove testimoniali; la censura è considerata non idonea a superare la ratio della decisione di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale delle censure di legittimità dedotte dal ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che la prova dell'an debeatur sarebbe stata già raggiunta; la Corte ribadisce invece la necessità di provare il fatto costitutivo della domanda risarcitoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte non vi ravvisa una violazione idonea a sovvertire la decisione impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di libero convincimento del giudice; la censura non supera il difetto di prova rilevato in appello.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato per il danno risarcibile; la Corte non esamina il quantum perché la domanda resta priva di prova sul presupposto dell'an debeatur.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per la liquidazione equitativa; la Corte esclude che possa sopperire alla mancanza di prova del danno e del fatto costitutivo.

  • art. 388 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nell'elenco delle norme violate; non assume rilievo decisivo nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale base del risarcimento; la Corte non accoglie la prospettazione per difetto di prova.

  • art. 700 c.p.c.

    Il provvedimento cautelare ex art. 700 è ritenuto privo di efficacia di giudicato sostanziale e, nel caso concreto, non è comunque utilizzabile perché non presente in atti nel fascicolo ricostruito.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    È evocato in relazione alle istanze istruttorie e alla memoria in cui sarebbero stati prodotti documenti; la Corte rileva che la mancata specifica censura sul rigetto delle prove orali impedisce di valorizzare il motivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura di legittimità è inammissibile quando non attacca la specifica ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, ma si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti o degli atti.
  • Quando una decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; se ne resta ferma anche solo una, il ricorso difetta di interesse sulle ulteriori doglianze.
  • Nel giudizio risarcitorio, l'illegittima segnalazione a sofferenza non determina automaticamente un danno in re ipsa: il danneggiato deve provare sia il fatto costitutivo della pretesa sia il pregiudizio concretamente subito.
  • Un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. non ha, di per sé, efficacia di giudicato sostanziale e non può sostituire la prova del fatto costitutivo della domanda risarcitoria.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque l'accertamento del diritto al risarcimento e non può essere usata per colmare il difetto di prova dell'an debeatur.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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