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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41538/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Livorno (26/07/2025). Il motivo unico di ricorso in cassazione denunciava la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale al difensore (la comunicazione PEC del 05/08/2025 non conteneva effettivamente il decreto), con la conseguente nullità dell'udienza e la richiesta di annullamento dell'ordinanza e dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività ai sensi dell'art. 311 c.p.p.: risultava che entrambi i ricorrenti avevano validamente rinunciato alla sospensione feriale dei termini (rinunce rese prima della comunicazione del 05/08/2025), per cui i termini processuali non erano sospesi. L'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale è stato notificato il 12/08/2025; il termine di 10 giorni per proporre ricorso (art. 311, comma 1) è quindi scaduto il 22/08/2025. Il ricorso è stato proposto il 10/09/2025 e quindi è tardivo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa e tenuto conto della sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale, della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame: utilizzata per inquadrare l'istanza di riesame proposta dai ricorrenti contro la custodia cautelare.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come titolo di imputazione con il concorso di reato; indicazione dei reati contestati.

  • art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma del testo unico sugli stupefacenti, richiamata quale fattispecie contestata in combinato con l'art. 110 c.p.

  • art. 23 legge n. 110/1975

    Norma richiamata in relazione alla contestazione penale (uso/possesso/altre ipotesi tipiche), indicata negli atti come elemento dell'imputazione.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulla notifica degli atti giudiziari; il ricorso denunciava omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi di questa disposizione.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma sulla notifica degli atti e sulle modalità; invocata dai ricorrenti per dedurre nullità per omessa notifica.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Disciplina del termine per il ricorso in materia cautelare: i termini decorrono dalla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale; la Corte ha ritenuto il ricorso tardivo perché il termine non era sospeso a causa della rinuncia alla sospensione feriale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in cassazione: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma a carico dei ricorrenti in favore della Cassa delle Ammende, tenendo conto dell'assenza di "colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".

Massime di principio

  • Se l'imputato (o il suo difensore) ha validamente rinunciato alla sospensione feriale dei termini, i termini processuali decorrono normalmente anche in periodo feriale; quindi il termine breve per impugnare decorre dalla notifica dell'avviso di deposito dell'atto.
  • L'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza può integrare una nullità solo se effettivamente impedisce l'esercizio del diritto di difesa; tuttavia la nullità non elimina automaticamente i termini per l'impugnazione se esistono atti/elementi che dimostrano la conoscenza o la validità della rinuncia alla sospensione.
  • In caso di contestazione sulla notifica, occorre acquisire tempestivamente certificazioni ufficiali (es. accertamento SNT, attestazioni di cancelleria) e preservare tutte le ricevute PEC per dimostrare tempestività o mancanza di comunicazioni; agire rapidamente è fondamentale per non perdere i termini di impugnazione.
  • Per calcolare la scadenza del termine di impugnazione in materia cautelare, prendere come data di riferimento la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (art. 311 c.p.p.) e non la data dell'udienza; il termine per il ricorso è perentorio e la tardività determina inammissibilità.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, con valutazione equitativa (quando non v'è colpa grave), al versamento a favore della Cassa delle Ammende; pertanto è consigliabile valutare con attenzione i motivi di rinuncia o di mancata partecipazione all'udienza prima di attendere oltre.

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