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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34762/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Udine (14/07/2023) che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'opposizione del ricorrente avverso il provvedimento del 24/03/202? disponendo la confisca della patente italiana UD5344059U, sequestrata come prova nel procedimento penale. Il Tribunale dell'esecuzione aveva ritenuto obbligatoria la confisca ex art. 240, comma 2, c.p., ritenendo oggettivamente dimostrata la falsità del documento dal decreto di sequestro probatorio del 17/05/2017. Il ricorrente contestava che, per disporre la confisca obbligatoria, fosse necessario un accertamento della falsità nel giudizio di cognizione (sentenza di condanna) e che tale accertamento mancasse nella vicenda, per cui il giudice dell'esecuzione non poteva disporre la confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine. La Corte precisa che, se la patente è materialmente genuina ma è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni o documenti falsi (prodotto del reato), si tratta di caso di confisca facoltativa e non obbligatoria: la confisca facoltativa può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna, non dal giudice dell'esecuzione. Pertanto il giudice dell'esecuzione non poteva disporre la confisca in sede esecutiva. Tuttavia, ciò non impedisce che il giudice dell'esecuzione debba esaminare l'istanza di restituzione: prima di restituire la cosa sequestrata e non confiscata è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo; il giudice può valutare, anche avvalendosi dei poteri di cui all'art. 185 disp. att. cod. proc. pen. e coinvolgendo l'autorità amministrativa (artt. 216 e 219 c.d.s.), se il ricorrente abbia titolo a conservare la patente. Se il giudice conclude che non sussiste titolo alla restituzione, la mancata confisca rimane una questione teorica senza vantaggio concreto per il ricorrente. La causa è dunque rinviata per nuovo giudizio con queste indicazioni.

Norme richiamate

  • art. 240, comma 2, cod. pen.

    Invocata dal giudice dell'esecuzione come base per la confisca obbligatoria della patente quando il documento sia ritenuto falso; la Corte richiama la norma per chiarire che la confisca obbligatoria richiede la situazione prevista dalla norma e, se manca l'accertamento di falsità nella cognizione, non può essere disposta in sede esecutiva

  • art. 675 c.p. (segnalato dalla difesa)

    La difesa aveva invocato la normativa sulla falsità (o connessioni procedurali) ma la Corte osserva che tale richiamo non era pertinente perché non era stata chiesta la dichiarazione di falsità nel giudizio di cognizione e il giudice dell'esecuzione non può supplire a tale accertamento

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato come limite del potere del giudice dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca solo se questa è obbligatoria per legge

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'opposizione alla restituzione: il ricorso in esame era una opposizione ex art. 667, comma 4, e la Corte richiama l'obbligo di valutare l'istanza secondo i criteri di proof rigorosa del diritto alla restituzione

  • art. 185 disp. att. cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori che possono comportare il coinvolgimento dell'autorità amministrativa competente prima di decidere sulla restituzione

  • artt. 216 e 219 c.d.s.

    Norme del Codice della Strada relative al ritiro e alla revoca della patente: la Corte indica che il giudice dell'esecuzione, avvalendosi dell'art. 185 disp. att., può chiamare l'autorità amministrativa a pronunciarsi su eventuali provvedimenti amministrativi che incidano sul diritto alla conservazione della patente

  • art. 262 cod. proc. pen. (richiamato nella motivazione)

    Riferimento alla disciplina secondo cui, ai fini della restituzione di cose sequestrate e non confiscate, occorre la prova rigorosa di un diritto; la Corte utilizza il principio per spiegare l'onere probatorio del richiedente restituzione

Massime di principio

  • Distinguere sempre se il bene/documento è intrinsecamente falso (falsità materiale o formale che lo rende illecito di per sé) oppure se è materialmente genuino ma ottenuto su presupposti dichiarativi falsi: nel primo caso può configurare confisca obbligatoria, nel secondo si tratta tipicamente di prodotto del reato e la confisca è facoltativa
  • La confisca facoltativa può essere disposta solo dal giudice di merito che pronuncia la condanna; il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca in sede esecutiva soltanto quando questa è obbligatoria per legge
  • Se in sede esecutiva manca un accertamento di falsità effettuato nel giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione non può imporre la confisca obbligatoria basandosi su elementi che non costituiscono una pronuncia di falsità
  • L'opponente che richiede la restituzione di una cosa sequestrata e non confiscata deve fornire prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile alla detenzione; non sussiste un 'favor possessionis' automatico
  • Prima di disporre la restituzione, il giudice dell'esecuzione deve valutare se coinvolgere l'autorità amministrativa (es. prefettura o motorizzazione) per provvedimenti di ritiro/revoca della patente ai sensi del codice della strada, usando i poteri di indagine dell'art. 185 disp. att.
  • Per la difesa: procurare, già in fase di cognizione, un accertamento espresso sulla falsità del documento o prove idonee a dimostrare il titolo legittimo del possessore; in assenza di accertamento in cognizione, impugnare il provvedimento esecutivo è azione fondata se si dimostra che la confisca non poteva essere disposta in esecuzione

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