Sentenza n. 4112/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli (Sezione Lavoro) n. 1692 del 20.11.2024 - R.G. 4365/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per determinati anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero e l'adozione delle misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il diritto a usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015, con assegnazione del beneficio per i periodi dal 9 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, dal 30 settembre 2022 al 31 agosto 2023 e dal 2 novembre 2023 al 30 giugno 2024, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, l'allegazione dell'inadempimento da parte del ricorrente, non seguita da chiarimenti dell'amministrazione sulla corretta esecuzione del titolo, ha giustificato l'accoglimento della domanda alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi e provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, anche superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015
usufruire della Carta docente
È il titolo normativo sostanziale richiamato dalla sentenza del giudice del lavoro per riconoscere il diritto del docente alla Carta docente.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione
È la disposizione richiamata nel titolo giudiziale per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
- Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo accerta l'inadempimento o l'elusione del titolo e adotta le misure attuative, senza integrare il contenuto della sentenza né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione specifica dell'inadempimento del giudicato, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo può condurre all'accertamento dell'inottemperanza, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare fin da subito un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di perdurante inadempimento.
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