Sentenza del 09/05/2022 n. 14560 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della C.T.R. Calabria che aveva accolto l'appello del contribuente contro l'avviso di accertamento che recuperava a tassazione le somme corrisposte dall'A.S.P. al dipendente (D.F.T.) come risarcimento del danno, riconosciuto dal giudice del lavoro, per perdita di chance di accrescimento professionale derivante dalla mancata attivazione della retribuzione di risultato prevista dall'art. 52 del c.c.n.l.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate confermando la decisione della C.T.R.: le somme ricevute a titolo risarcitorio per perdita di chance non costituiscono reddito imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 2, del T.U.I.R., poiché non sono dirette a reintegrare una mancata percezione di redditi (lucro cessante) ma a risarcire un danno di natura diversa (danno emergente/perdita di opportunità). È irrilevante che, ai fini della quantificazione, le parti abbiano fatto riferimento all'art. 52 c.c.n.l.; tale criterio è meramente determinativo del quantum e non altera la natura risarcitoria non reddituale della somma. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 6, comma 2
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti(...)
Le somme risarcitorie sono imponibili solo se reintegrano un danno consistente nella mancata percezione di redditi (lucro cessante). Se mirano a riparare un pregiudizio diverso (es. perdita di chance o danno emergente) non costituiscono reddito imponibile.
D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 17, comma 1, lett. b
Richiamata dall'Agenzia in relazione alla tassazione separata delle somme percepite in anni successivi a quelli di competenza; non è stata ritenuta applicabile perché la somma ha natura risarcitoria non reddituale.
C.C.N.L., art. 52
Riferimento usato dalle parti per la quantificazione della somma dovuta (retribuzione di risultato). La Corte ha ritenuto che il richiamo al c.c.n.l. sia rilevante solo per il calcolo del quantum e non incida sulla qualificazione giuridica del danno risarcito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata rispetto all'ammissione alla prenotazione a debito del contributo unificato per le pubbliche amministrazioni; nella specie non si applica l'esenzione per effetto della soccombenza della pubblica amministrazione difesa dallo Stato.
D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 51
Norma generale sui redditi di lavoro dipendente citata in motivazione del ricorso; la decisione si è comunque basata sulla distinzione operata dall'art. 6, comma 2, tra risarcimenti sostitutivi di reddito e risarcimenti per danno diverso.
Massime di principio
- Distinguere sempre se il risarcimento è volto a reintegrare una mancata percezione di redditi (lucro cessante) oppure a riparare un danno di natura diversa (danno emergente, perdita di chance): solo il primo è fiscalmente rilevante come reddito.
- La qualificazione del danno da parte del giudice del lavoro (o la natura dell'oggetto transatto) è determinante: una pronuncia che riconosca perdita di chance tende a escludere la rilevanza fiscale.
- Il fatto che per quantificare il risarcimento si faccia riferimento a voci contrattuali (es. art. 52 c.c.n.l.) non trasforma automaticamente la natura risarcitoria in reddito imponibile; il criterio di calcolo è neutro rispetto alla qualificazione giuridica.
- Se si ritiene che il risarcimento rappresenti effettivamente redditi sostituiti (es. stipendi non corrisposti, compensi dovuti e non erogati), il fisco può legittimamente tassare: è quindi fondamentale la documentazione che dimostri la natura della pretesa transatta.
- In caso di contenzioso, la parte privata dovrebbe ottenere e conservare pronunce (o clausole della transazione) che esplicitino la natura risarcitoria e la causa del danno per resistere a eventuali accertamenti fiscali.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere non imponibile il risarcimento per perdita di chance; tuttavia ogni caso va valutato sul concreto titolo e sulla motivazione che ha portato al riconoscimento del danno.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mag 2022Sentenza del 09/05/2022 n. 30 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 9 mag 2022Sentenza del 09/05/2022 n. 145 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 mag 2022Sentenza del 09/05/2022 n. 1851 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 9 mag 2022Sentenza del 09/05/2022 n. 3984 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 9 mag 2022Sentenza del 09/05/2022 n. 3994 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 9 mag 2022Sentenza del 09/05/2022 n. 14488 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →