Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43623/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Terminello impugnava la sentenza di conferma della sua responsabilità penale per bancarotta patrimoniale e documentale (artt. 216, comma 1, n.1 e 2, 223 legge fall., con aggravante di cui all'art. 219 legge fall.), deducendo tre gruppi di censure: (1) erronea applicazione della recidiva reiterata e mancata declaratoria di prescrizione; (2) vizio di motivazione e carenza probatoria, con particolare richiamo alla revoca di una procura speciale e alla mancata prova della destinazione delle somme sottratte e della corretta qualificazione del fatto (possibile riconduzione all'art. 217 legge fall.); (3) omissione di riferimento ai criteri di determinazione della pena previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. e doglianze sulla durata delle pene accessorie.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello costituisse una 'doppia conforme' con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo; perciò non sussistevano errori di diritto o vizi di motivazione tali da giustificare la cassazione. In particolare: la doglianza sulla recidiva è inammissibile perché non era stata dedotta in appello; il rilievo sulla revoca della procura non supera il giudizio di merito, dato che entrambi i gradi avevano valutato la questione e le risultanze (tra cui il controllo azionario del 60%) rendevano irrilevante la revoca; le censure sull'entità del danno e sugli artt. 132-133 cod. pen. sono risultate generiche e prive di specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 1) e 2) legge fallimentare

    Norme che puniscono la bancarotta patrimoniale; interpretate dai giudici del merito come sussistenti sulla base della mancata ricostruzione e del mancato rinvenimento di valori da parte del curatore, ritenuto indice di distrazione.

  • art. 223 legge fallimentare

    Riferimento normativo relativo ad ulteriori fattispecie di bancarotta contestate; la Corte ha ritenuto che le scritture e la documentazione fossero tenute in modo tale da ostacolare la ricostruzione patrimoniale.

  • art. 219 legge fallimentare

    Aggravante per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; i giudici hanno ritenuto provata l'entità del danno, e la censura difensiva è stata considerata generica senza adeguato confronto probatorio.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma richiamata dalla difesa per sostenere una diversa qualificazione del reato (bancarotta semplice documentale vs. altra fattispecie); la Corte ha escluso tale ricaduta alla luce della ricostruzione probatoria complessiva.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per errore di applicazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'applicazione di tale norma (in particolare in tema di recidiva).

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Richiama il limite della cognizione della Corte di Cassazione ai motivi di ricorso proposti: non sono deducibili questioni che non siano state devolute al giudice di appello.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata in relazione alla corretta formulazione e specificità delle censure, che la Corte ha ritenuto carenti in alcuni punti.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per le circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha giudicato la censura relativa al mancato richiamo di tali criteri generica e non specifica, e quindi inidonea a fondare la cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte alla fine del procedimento.

  • artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamati nella motivazione come riferimenti alle esigenze di specificità e indicazione degli elementi di fatto e di diritto nei motivi di impugnazione; servono a delimitare l'oggetto del ricorso.

Massime di principio

  • Non si possono sollevare in Cassazione questioni che non siano state dedotte e devolute al giudice di appello: il ricorso per cassazione è limitato all'oggetto dei motivi di appello (art. 609 e 606 c.p.p.).
  • La 'doppia conforme' (sentenze di primo e secondo grado coerenti) restringe fortemente la possibilità di rimettere in discussione la valutazione probatoria in Cassazione; il vizio di travisamento della prova è ammissibile solo se la Corte d'appello ha riformato la decisione o ha utilizzato nuovi elementi probatori.
  • Le censure generiche (es. affermazioni senza confronto puntuale con le risultanze di causa o senza indicazione precisa di quali elementi probatori sarebbero stati travisati) sono inammissibili o destinate al rigetto.
  • La revoca di una procura speciale può essere irrilevante rispetto alla responsabilità se sussistono altri elementi che dimostrano il controllo concreto sulla società (es. partecipazione azionaria maggioritaria o effettivo ruolo gestionale).
  • Per contestare l'entità dell'aggravante (es. art. 219 legge fallimentare) è necessario un confronto probatorio e quantitativo specifico con i dati di bilancio e fatturato; la mera enunciazione non è sufficiente.
  • Chi impugna in Cassazione deve formulare motivi concreti, specifici e corredati dall'indicazione precisa delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; l'assenza di tali dettagli comporta la perdita della tutela in sede di legittimità.
  • Se si invoca errore di diritto (es. applicazione della recidiva) va dimostrato che la questione sia stata previamente dedotta in appello; altrimenti la doglianza è inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.