Cassazione Penale, Sentenza n. 43623/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Terminello impugnava la sentenza di conferma della sua responsabilità penale per bancarotta patrimoniale e documentale (artt. 216, comma 1, n.1 e 2, 223 legge fall., con aggravante di cui all'art. 219 legge fall.), deducendo tre gruppi di censure: (1) erronea applicazione della recidiva reiterata e mancata declaratoria di prescrizione; (2) vizio di motivazione e carenza probatoria, con particolare richiamo alla revoca di una procura speciale e alla mancata prova della destinazione delle somme sottratte e della corretta qualificazione del fatto (possibile riconduzione all'art. 217 legge fall.); (3) omissione di riferimento ai criteri di determinazione della pena previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. e doglianze sulla durata delle pene accessorie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello costituisse una 'doppia conforme' con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo; perciò non sussistevano errori di diritto o vizi di motivazione tali da giustificare la cassazione. In particolare: la doglianza sulla recidiva è inammissibile perché non era stata dedotta in appello; il rilievo sulla revoca della procura non supera il giudizio di merito, dato che entrambi i gradi avevano valutato la questione e le risultanze (tra cui il controllo azionario del 60%) rendevano irrilevante la revoca; le censure sull'entità del danno e sugli artt. 132-133 cod. pen. sono risultate generiche e prive di specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1) e 2) legge fallimentare
Norme che puniscono la bancarotta patrimoniale; interpretate dai giudici del merito come sussistenti sulla base della mancata ricostruzione e del mancato rinvenimento di valori da parte del curatore, ritenuto indice di distrazione.
art. 223 legge fallimentare
Riferimento normativo relativo ad ulteriori fattispecie di bancarotta contestate; la Corte ha ritenuto che le scritture e la documentazione fossero tenute in modo tale da ostacolare la ricostruzione patrimoniale.
art. 219 legge fallimentare
Aggravante per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; i giudici hanno ritenuto provata l'entità del danno, e la censura difensiva è stata considerata generica senza adeguato confronto probatorio.
art. 217 legge fallimentare
Norma richiamata dalla difesa per sostenere una diversa qualificazione del reato (bancarotta semplice documentale vs. altra fattispecie); la Corte ha escluso tale ricaduta alla luce della ricostruzione probatoria complessiva.
art. 99 cod. pen.
Richiamato dalla difesa per errore di applicazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'applicazione di tale norma (in particolare in tema di recidiva).
art. 609 cod. proc. pen.
Richiama il limite della cognizione della Corte di Cassazione ai motivi di ricorso proposti: non sono deducibili questioni che non siano state devolute al giudice di appello.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata in relazione alla corretta formulazione e specificità delle censure, che la Corte ha ritenuto carenti in alcuni punti.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per le circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha giudicato la censura relativa al mancato richiamo di tali criteri generica e non specifica, e quindi inidonea a fondare la cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte alla fine del procedimento.
artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamati nella motivazione come riferimenti alle esigenze di specificità e indicazione degli elementi di fatto e di diritto nei motivi di impugnazione; servono a delimitare l'oggetto del ricorso.
Massime di principio
- Non si possono sollevare in Cassazione questioni che non siano state dedotte e devolute al giudice di appello: il ricorso per cassazione è limitato all'oggetto dei motivi di appello (art. 609 e 606 c.p.p.).
- La 'doppia conforme' (sentenze di primo e secondo grado coerenti) restringe fortemente la possibilità di rimettere in discussione la valutazione probatoria in Cassazione; il vizio di travisamento della prova è ammissibile solo se la Corte d'appello ha riformato la decisione o ha utilizzato nuovi elementi probatori.
- Le censure generiche (es. affermazioni senza confronto puntuale con le risultanze di causa o senza indicazione precisa di quali elementi probatori sarebbero stati travisati) sono inammissibili o destinate al rigetto.
- La revoca di una procura speciale può essere irrilevante rispetto alla responsabilità se sussistono altri elementi che dimostrano il controllo concreto sulla società (es. partecipazione azionaria maggioritaria o effettivo ruolo gestionale).
- Per contestare l'entità dell'aggravante (es. art. 219 legge fallimentare) è necessario un confronto probatorio e quantitativo specifico con i dati di bilancio e fatturato; la mera enunciazione non è sufficiente.
- Chi impugna in Cassazione deve formulare motivi concreti, specifici e corredati dall'indicazione precisa delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; l'assenza di tali dettagli comporta la perdita della tutela in sede di legittimità.
- Se si invoca errore di diritto (es. applicazione della recidiva) va dimostrato che la questione sia stata previamente dedotta in appello; altrimenti la doglianza è inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43590/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43591/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43594/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43595/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43597/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43599/2022 del 17/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →