Cassazione Civile, Ordinanza n. 01854/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef per l'anno d'imposta 2008, una plusvalenza derivante dalla cessione di due aree site nel Comune di Giussano. Per le particelle 668 e 669 contestava l'inefficacia della rivalutazione ex art. 7 L. n. 448/2001, assumendo che non fosse stata versata integralmente l'imposta sostitutiva dovuta in base al valore periziato. Per le particelle 670 e 671 riteneva invece fittizia e simulata la risoluzione di una precedente donazione: il bene era stato donato dal padre al figlio, poi retroceduto al padre con atto di risoluzione, e quindi venduto a terzi; secondo l'Ufficio tale sequenza era strumentale a far emergere il padre quale effettivo alienante e a consentire l'evasione d'imposta da parte del figlio. La C.t.p. aveva annullato l'accertamento; la C.t.r. aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio sulla prima contestazione, ma aveva escluso la prova della simulazione sulla seconda. Il contribuente ricorreva in Cassazione deducendo la violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e violazione del termine dilatorio. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale denunciando la violazione dell'art. 67 t.u.i.r. e degli artt. 1414, 1417 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte regionale avesse erroneamente escluso la simulazione della revoca della donazione, senza adeguata considerazione degli indizi e dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha escluso l'estinzione del giudizio per definizione agevolata, ritenendo non provato che la cartella pagata riguardasse proprio l'avviso di accertamento impugnato. Nel merito ha rigettato il ricorso principale del contribuente, perché l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e l'obbligo di redigere il processo verbale di chiusura operano nei controlli svolti presso la sede del contribuente, non negli accertamenti "a tavolino" effettuati dall'Ufficio sulla base di documentazione già acquisita. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia, perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito sulla mancata prova della simulazione. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato a carico del solo ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448
art. 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448
richiamato quale base della rivalutazione dei terreni e del versamento dell'imposta sostitutiva in misura corrispondente al valore risultante dalla perizia
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
art. 12, comma 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale si applicano ai controlli eseguiti presso la sede del contribuente, non agli accertamenti documentali "a tavolino"
art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972
art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972
la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo è richiesta nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione
art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'applicazione anche alle imposte dirette della disciplina richiamata in tema di accessi e verbali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
la violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti
art. 67 t.u.i.r.
invocato dall'Ufficio per sostenere la tassabilità della plusvalenza in relazione alla reale titolarità del bene ceduto
art. 1414 c.c.
artt. 1414, 1417 e 2697 cod. civ.
richiamato dall'Agenzia per sostenere la simulazione della revoca della donazione
art. 1417 c.c.
artt. 1414, 1417 e 2697 cod. civ.
richiamato dall'Agenzia per la prova della simulazione
art. 2697 c.c.
artt. 1414, 1417 e 2697 cod. civ.
richiamato in relazione all'onere di provare la simulazione dell'atto
art. 24 Cost.
invocato dal contribuente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa per mancato contraddittorio
art. 97 Cost.
invocato dal contribuente a sostegno della dedotta violazione dei principi di buon andamento e imparzialità per omesso contraddittorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, qui solo del ricorrente principale
Massime di principio
- Nel processo tributario, il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 operano, di regola, nei controlli effettuati presso la sede del contribuente, non negli accertamenti documentali svolti autonomamente in ufficio sulla base di elementi già acquisiti.
- L'omissione del contraddittorio procedimentale non determina invalidità dell'atto fuori dai casi in cui l'ordinamento o la giurisprudenza ne riconoscono l'obbligatorietà; nei tributi armonizzati, comunque, il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto far valere.
- La redazione del processo verbale di verifica e del verbale conclusivo è richiesta nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documenti, non per gli accertamenti "a tavolino".
- In sede di legittimità, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha escluso la simulazione di un atto negoziale sulla base dell'apprezzamento degli elementi probatori, la parte ricorrente non può sollecitare in Cassazione un riesame del merito della prova, salvo dedurre specifici vizi di legittimità nei limiti consentiti.
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